Accesso civico difensivo: l’istanza generica non legittima l’ostensione documentale (TAR Puglia n. 732 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi in materia di accesso ai documenti amministrativi, il termine per il deposito del ricorso notificato è dimezzato a 15 giorni, ex artt. 45 e 87, commi 2 e 3, c.p.a.; la violazione di tale termine perentorio determina l’irricevibilità del ricorso. Il giudizio di accesso è un giudizio sul rapporto, volto ad accertare la spettanza del diritto, e non sulla legittimità del diniego. In caso di accesso difensivo ex art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, l’istanza deve specificare rigorosamente il nesso di strumentalità necessaria tra i documenti richiesti e la situazione giuridica da tutelare, non essendo sufficiente un generico riferimento a esigenze probatorie o difensive.
Il Tribunale ha dichiarato l’irricevibilità del ricorso originario e ha rigettato il ricorso per motivi aggiunti, confermando la legittimità del diniego di accesso opposto dall’INPS a una società sottoposta a verifica ispettiva.
Il Fatto
La società, destinataria di un’ispezione INPS/INL conclusasi con un verbale unico di accertamento, presentava due istanze di accesso agli atti del procedimento. A fronte del diniego opposto dall’Istituto, la società proponeva ricorso ex art. 116 c.p.a., notificato il 30.6.2024 e depositato il 30.7.2024. Successivamente, con motivi aggiunti, impugnava anche il diniego opposto alla seconda istanza, presentata dopo la conclusione del procedimento ispettivo. L’INPS eccepiva preliminarmente l’inammissibilità per tardività.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto l’eccezione di tardività, rilevando che nei giudizi camerali, come quelli in materia di accesso, il termine per il deposito del ricorso è dimezzato: notificato l’atto introduttivo, il deposito deve avvenire entro 15 giorni. Nel caso di specie, il deposito era avvenuto ben oltre tale termine perentorio, rendendo l’irricevibile il ricorso originario.
Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio ha richiamato la natura di giudizio sul rapporto dell’azione di accesso, che impone di verificare la sussistenza del diritto, e non i vizi del diniego. Ha inoltre ribadito che per l’accesso difensivo l’istante è gravato da un onere probatorio aggravato, dovendo dimostrare la necessità dei documenti per la cura o la difesa dei propri interessi.
Applicando tali principi, il Tribunale ha ritenuto l’istanza presentata dalla società del tutto generica, in quanto il mero riferimento a imprecisate “ragioni di difesa” non consentiva di valutare il nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione da tutelare. Tale carenza ha legittimato il diniego opposto dall’INPS, con conseguente rigetto dei motivi aggiunti.
Nota della Redazione
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