Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e piena disponibilità dell’azione (TAR Puglia n. 716 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse resa dalla parte ricorrente prima che la causa venga trattenuta in decisione determina l’obbligo del giudice amministrativo di dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Sino a quel momento la parte conserva la piena disponibilità dell’azione e può manifestare la propria scelta, alla quale il giudice deve conformarsi, non potendo procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. La pronuncia è adottata in conformità alla dichiarazione resa, senza alcun sindacato nel merito.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato una serie di atti concernenti il diniego, espresso in sede di Conferenza di Servizi, del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico ambientale ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006, richiesto per la realizzazione di un impianto agro-voltaico. Erano stati gravati, in particolare, la nota con cui la Provincia aveva comunicato i motivi ostativi e il verbale della Conferenza, nonché, nei limiti dell’interesse, gli atti di pianificazione regionale e le relative linee guida. Si erano costituite in giudizio le Amministrazioni intimate per resistere al ricorso, mentre altre erano rimaste contumaci.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha premesso che la società ricorrente, con memoria depositata il 19 febbraio 2026, aveva dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso, chiedendo la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese. Le Amministrazioni resistenti non avevano sollevato eccezioni al riguardo.
Il TAR ha quindi richiamato il principio, consolidato nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione la parte ha la piena disponibilità dell’azione. Da tale premessa discende che la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse provoca la doverosa presa d’atto da parte del giudice, il quale è privo del potere di procedere d’ufficio e di sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. In tale evenienza, il giudice è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, come già affermato da Cons. Stato, sez. II, nelle sentenze n. 120/2023 e n. 7816/2022, citate in motivazione.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La definizione in rito della controversia ha, infine, giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
Nota della Redazione
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