Ottemperanza per il giudicato del giudice ordinario sulla Carta docente (TAR Puglia n. 687 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Tale giudizio è limitato alla stretta esecuzione del giudicato, restando escluse dal suo ambito cognizioni su domande comunque correlate. L’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per la pubblica amministrazione e per i suoi funzionari. L’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro non può essere iniziata prima dell’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
Il Fatto
La docente aveva ottenuto dal Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro la declaratoria del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di euro 1.500,00 oltre interessi e rivalutazione. Il giudizio di ottemperanza è stato promosso dalla ricorrente dopo la notifica della sentenza, munita di formula esecutiva, e la scadenza del termine di centoventi giorni senza che l’Amministrazione avesse dato esecuzione alla statuizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza, verificando l’osservanza del dimezzamento dei termini per il deposito e la comprovata efficacia di cosa giudicata della sentenza azionata, risultante dall’apposita certificazione del Tribunale di Lecce. Ha inoltre accertato la sussistenza dei presupposti per l’azione esecutiva verso la pubblica amministrazione, essendo decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
Il TAR ha precisato che il giudizio di ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato e che l’ottemperanza è esperibile indipendentemente dalle disposizioni sull’esecuzione civile, per la diversità ontologica delle due azioni. L’inadempimento dell’Amministrazione non è stato contestato in giudizio, sicché il Collegio ha disposto la condanna a dare completa esecuzione alla sentenza, per la sorte capitale oltre rivalutazione e interessi, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della pronuncia.
Per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, il TAR ha nominato fin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere entro i successivi sessanta giorni. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Le spese del giudizio di ottemperanza hanno seguito la soccombenza, con liquidazione in favore della ricorrente e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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