L’obbligo di riedizione della gara non ammette internalizzazione del servizio (C.G.A.R.S. n. 220 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che impone la riedizione di una gara annullata vincola l’Amministrazione all’ottemperanza, senza che questa possa sottrarsi allegando scelte organizzative quali l’internalizzazione del servizio, atteso che l’ente non ha facoltà di non eseguire una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato. In sede di ottemperanza il giudice verifica la corretta attuazione del giudicato ai sensi degli art. 34, co. 1, lett. e) e art. 112, co. 1, c.p.a., e l’Amministrazione conserva al più una limitata discrezionalità sul quomodo, non sull’an e sul quando. Il contributo unificato grava, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 6-bis.1, lett. e) e 14, t.u. n. 115 del 2002, sulla parte soccombente e va rimborsato al vincitore che lo abbia anticipato, spettando al giudice della controversia, e non a quello tributario, l’individuazione del soggetto tenuto al rimborso.
Il Fatto
La Fondazione aveva avviato una procedura aperta per l’affidamento del servizio annuale di refertazione di campioni istologici, con criterio del prezzo più basso. All’esito, l’appalto era stato aggiudicato a un operatore diverso dalla ricorrente, che impugnava l’aggiudicazione. Il TAR Sicilia rigettava il ricorso; il C.G.A.R.S., con sentenza n. 11/2024, accoglieva in parte l’appello incidentale della Fondazione e in via principale quello della ricorrente, annullando bando e provvedimenti consequenziali e dichiarando l’inefficacia del contratto.
Formatosi il giudicato, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza, lamentando la mancata indizione della nuova gara, l’illegittimità della proroga tecnica e il mancato rimborso del contributo unificato. La Fondazione resisteva sostenendo di aver optato per l’internalizzazione del servizio e contestando la giurisdizione sul rimborso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’effetto conformativo della sentenza n. 11/2024: l’accoglimento dell’appello principale implicava l’obbligo di riedizione dell’intera procedura mediante nuovo bando con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Davanti a un giudicato, richiamando la Corte Cost. n. 419 del 1995, l’Amministrazione non ha facoltà di non ottemperare. Il giudizio di ottemperanza è preordinato a far conseguire al ricorrente gli effetti favorevoli negati da un comportamento omissivo. L’ente non può sottrarsi per ragioni di opportunità o difficoltà pratica, conservando solo limitata discrezionalità sul quomodo (Cons. Stato n. 2439 del 2002).
Pertanto, l’internalizzazione di un servizio che l’Amministrazione aveva scelto di esternalizzare con gara poi annullata e da rinnovare non è conforme al giudicato. Il Collegio ordina di indire la gara entro sessanta giorni dalla pubblicazione della decisione.
Sul contributo unificato, il C.G.A.R.S. condivide l’orientamento del Cons. Stato, Sez. I, parere n. 135 del 2024: il presupposto del tributo è la soccombenza e il soggetto passivo è la parte soccombente, non chi lo ha anticipato. La giurisdizione tributaria riguarda il rapporto tra contribuente e Fisco, ma non l’incidenza del tributo tra le parti, che spetta al giudice della controversia. Poiché l’accoglimento dell’appello incidentale ha solo escluso un’argomentazione, non vi è soccombenza reciproca: il rimborso del doppio grado grava sulla Fondazione.
Il Collegio assegna sessanta giorni per l’esecuzione, nomina commissario ad acta il Segretario Comunale di Cefalù, liquida le spese commissariali in € 3.000,00 e condanna la Fondazione alle penalità di mora di € 100,00 per ogni giorno di ritardo, oltre alle spese processuali di € 2.500,00.
Nota della Redazione
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