Il dissenso in conferenza di servizi deve essere costruttivo: annullato il diniego di PAUR per mancata valutazione delle modifiche progettuali (TAR Puglia n. 495 del 2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di cui all’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006, la determinazione conclusiva è assunta dall’autorità competente in materia di VIA sulla base del provvedimento di VIA, che costituisce presupposto necessario per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico. Il modulo della conferenza di servizi ha natura flessibile e impone all’amministrazione procedente, ai sensi dell’art. 14-ter, comma 3, della legge n. 241/1990, di esprimere un dissenso costruttivo, indicando le modifiche progettuali necessarie per superare le criticità, senza precludere al privato la possibilità di presentare variazioni utili alla conclusione favorevole del procedimento. La violazione di tale dovere di leale collaborazione determina l’illegittimità dell’atto conclusivo.

Il Fatto

La società ricorrente presentava istanza di provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 per la realizzazione di un impianto agrivoltaico. Nel corso della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente rilevava criticità in ordine all’interferenza del cavidotto di connessione con un tratturello vincolato, esprimendo giudizio negativo di VIA e negando il rilascio del titolo. La società, che aveva proposto di delocalizzare il tracciato di connessione in area non vincolata, impugnava la determinazione negativa, lamentando la violazione delle regole del contraddittorio procedimentale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva delle amministrazioni intervenute in conferenza, la cui posizione confluisce nell’atto finale dell’amministrazione procedente. Ha poi rigettato la censura concernente la presunta natura non vincolante del giudizio di VIA, affermando che, nell’economia del procedimento di cui all’art. 27-bis cod. ambiente, il provvedimento di VIA costituisce il presupposto necessario per il rilascio dell’autorizzazione conclusiva.

Ha invece accolto i motivi relativi alla violazione dell’obbligo di dissenso costruttivo. La Corte ha valorizzato la natura flessibile della conferenza di servizi, che ammette un dialogo costante tra amministrazioni e privato, richiamando il disposto dell’art. 14-ter della legge n. 241/1990, secondo cui ciascuna amministrazione deve indicare le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. La Provincia, al contrario, aveva precluso ogni variazione, rifiutando di valutare la proposta di delocalizzazione del cavidotto, che pure costituiva una modifica non sostanziale del progetto.

La sentenza ha respinto le ulteriori censure nel merito: ha escluso l’idoneità dell’area ai sensi dell’art. 20, comma 8, d.lgs. n. 199/2021, ritenendo che le opere di connessione costituiscano parte integrante dell’impianto; ha ritenuto non irragionevole il disconoscimento della natura agrivoltaica del progetto; ha infine giudicato legittimo il giudizio di prevalenza accordato ai pareri degli enti preposti alla tutela del paesaggio.

L’accoglimento parziale determina l’annullamento della determina impugnata, con obbligo per l’amministrazione di rideterminarsi sull’istanza della società, valutando le osservazioni e le proposte migliorative presentate nel corso del procedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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