Ottemperanza al giudicato e penalità di mora anche per i crediti pecuniari (TAR Calabria n. 1244 del 03.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile la domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. anche quando l’ottemperanza riguardi sentenze o decreti di condanna al pagamento di somme di denaro. La penalità di mora può essere riconosciuta, nel silenzio di cause ostative, nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta. L’istituto ha carattere sanzionatorio e si aggiunge agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nel titolo. In caso di ulteriore inerzia, le spese del giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico del Commissario, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele.
Il Fatto
I ricorrenti agivano davanti al TAR Calabria per ottenere l’esecuzione di un decreto emesso dalla Corte di Appello di Catanzaro in un giudizio di equa riparazione ex legge n. 89/2001. Con quel provvedimento il Ministero della Giustizia era stato condannato a pagare a ciascuno la somma di € 1.200,00, oltre interessi legali dal deposito del ricorso al soddisfo.
I ricorrenti deducevano l’inottemperanza dell’amministrazione e chiedevano la nomina di un Commissario ad acta e la condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per il ritardo ulteriore. Il Ministero non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla verifica dei presupposti dell’azione. Il decreto azionato è assistito da autorità di cosa giudicata, come da certificazione in atti. I ricorrenti avevano inviato la richiesta di pagamento ex art. 5-sexies della legge n. 89/2001 ed erano decorsi i sei mesi previsti dalla norma.
L’amministrazione, ritualmente notiziata, non aveva dimostrato di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, pur essendo questo notificato in forma esecutiva. Sussistono, quindi, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a..
Sul secondo profilo, il TAR affronta l’ammissibilità della domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. anche quando l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Il Collegio richiama Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014 e la novella introdotta dal comma 781 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015, che ha espressamente previsto l’ipotesi.
Non emergono iniquità o altre cause ostative. La penalità di mora viene determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario. Il TAR sottolinea il carattere sanzionatorio dell’istituto, che si aggiunge agli interessi legali ex lege o disposti nel titolo.
Quanto alle spese, il Collegio le liquida d’ufficio secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016. In caso di mancata refusione, al pagamento provvede il Commissario, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele e per ragioni di economia processuale, evitando così un secondo giudizio di ottemperanza. Il TAR richiama anche gli artt. 95 e 510 c.p.c. e i privilegi di cui agli artt. 2755, 2770 e 2777 c.c. Il ricorso è quindi accolto, con nomina del Commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2755 c.c. – Spese per atti conservativi o di espropriazione
- Art. 2770 c.c. – Crediti per atti conservativi o di espropriazione
- Art. 2777 c.c. – Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti
- Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione
- Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata