Risarcimento danni per mancato contrasto alla Xylella: esclusa la responsabilità della P.A. per l’esercizio del potere discrezionale di emergenza fitosanitaria (TAR Puglia n. 458 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di danni da evento fitosanitario, l’azione risarcitoria nei confronti della pubblica amministrazione per omessa o ritardata attivazione dei poteri di contrasto presuppone la dimostrazione della illegittimità della condotta, valutata ex ante e non alla luce delle conoscenze scientifiche sopravvenute, della colpa dell’apparato e del nesso causale tra la condotta e l’evento dannoso. La responsabilità della P.A. è configurabile solo quando la violazione delle regole di azione sia grave e commessa in un contesto tale da palesare negligenza o imperizia, restando assorbite nell’errore scusabile le violazioni di norme che lasciano all’autorità un elevato grado di discrezionalità. L’onere probatorio, che grava integralmente sul danneggiato ai sensi dell’art. 2697 c.c., non può essere assolto tramite la consulenza tecnica d’ufficio, che non è mezzo di prova ma mero ausilio per la valutazione di fatti già dimostrati.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di oliveti in agro di San Vito dei Normanni, San Michele Salentino e Ceglie Messapica, avevano convenuto dinanzi al giudice ordinario il Governo della Repubblica Italiana, il Ministero delle Politiche Agricole e la Regione Puglia, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito del disseccamento degli olivi causato dal batterio Xylella fastidiosa, manifestatosi nell’estate 2018. Il Tribunale di Lecce aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, anche sulla scorta dell’orientamento della Corte di Cassazione che qualificava la posizione dei proprietari in termini di interesse legittimo. Il giudizio era stato quindi riassunto dinanzi al TAR Puglia ai sensi dell’art. 11, comma 4, c.p.a., con domanda di accertamento della violazione delle decisioni di esecuzione della Commissione europea n. 5082/2014 e n. 789/2015 e di condanna al risarcimento del danno per la perdita delle piante.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato nel merito, pur riconoscendone la tempestività rispetto al termine di riassunzione, evidenziando la piena cognizione del giudice amministrativo sulla questione risarcitoria per danni ricollegabili all’esercizio di un potere autoritativo discrezionale. La sentenza richiama il quadro normativo della Direttiva 2000/29/CE e del d.lgs. n. 214/2005, che imponevano agli Stati membri l’adozione di misure necessarie per l’eradicazione o il contenimento degli organismi nocivi, ricostruendo puntualmente la sequenza provvedimentale posta in essere dalla Regione Puglia a partire dalla delibera di Giunta n. 2023 del 29 ottobre 2013.
La Corte ha escluso che l’azione amministrativa, valutata nel suo complesso, presentasse profili di inerzia o illegittimità, rilevando come la problematica fosse esplosa in pochi mesi e avesse richiesto complesse attività istruttorie e di studio scientifico. La scelta di rimodulare le misure da eradicazione a contenimento, recepita dalla Commissione europea, è stata ritenuta ragionevole anche alla luce della impossibilità di eradicare il patogeno in un territorio ormai ampiamente contaminato, ferma la necessità di rispettare il principio di proporzionalità.
Richiamata la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, che aveva escluso la violazione degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana prima del 2015, la sentenza ha sottolineato che i ricorrenti non avevano dimostrato la colpevole mancata attivazione delle misure di contrasto, né avevano provato che una tempestiva eradicazione avrebbe impedito il contagio. È stata inoltre valorizzata la mancanza di iniziative dei proprietari, gravati dall’onere di segnalazione al Servizio fitosanitario ai sensi della legge regionale n. 4/2017, e la genericità delle allegazioni circa le specifiche piante e aree che avrebbero dovuto formare oggetto di intervento.
Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, il Collegio ha ribadito che la responsabilità della P.A. richiede la prova di una condotta gravemente colposa, contraria ai canoni di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost., non ravvisabile nel caso di specie. Quanto alla qualificazione della posizione giuridica, la Corte ha infine precisato che i ricorrenti erano titolari di un mero interesse legittimo pretensivo, con conseguente manifesta infondatezza delle domande tendenti a far valere la lesione del diritto soggettivo alla conservazione del patrimonio. La peculiarità della controversia ha giustificato la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.