Omessa valutazione delle osservazioni ex art. 10-bis: annullato il diniego di autorizzazione paesaggistica (TAR Puglia n. 384 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione procedente è tenuta a valutare espressamente le osservazioni presentate dal privato ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, anche quando il procedimento concerna il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004. Il provvedimento di diniego che ometta qualsivoglia esame delle controdeduzioni, fondandosi sull’erroneo presupposto della loro mancata produzione, è viziato per violazione di legge ed eccesso di potere. Il vizio procedimentale determina l’illegittimità del diniego, fatta salva la riedizione del potere da parte dell’Amministrazione, che dovrà pronunciarsi sull’istanza tenendo conto delle osservazioni tempestivamente presentate.

Il Fatto

Una società agricola richiedeva al Comune di Presicce-Acquarica il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di circa 1 MWp, con relative opere di connessione alla rete, in una località del territorio comunale. Il Responsabile del Servizio Tutela del Paesaggio comunicava i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990; l’istante presentava osservazioni. Ciononostante, l’Amministrazione adottava un provvedimento di diniego espresso, motivato anche sul presupposto che, nei termini di legge, non sarebbero state prodotte osservazioni.

Avverso tale diniego la società proponeva ricorso, deducendo plurimi vizi di legittimità, e chiedendo l’annullamento del provvedimento e degli atti presupposti, tra cui il parere della Commissione Locale per il Paesaggio. Si costituiva in giudizio la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce, resistendo al ricorso; non si costituivano il Comune e la società di distribuzione elettrica, intimate.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato prioritariamente il primo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990. La società ricorrente assumeva che l’Amministrazione comunale avesse omesso di valutare le osservazioni dalla stessa tempestivamente presentate, sul presupposto — richiamato nella motivazione del diniego — che tali osservazioni non sarebbero pervenute nei termini di legge.

Il Tribunale ha rilevato che tale presupposto era contraddetto dalla documentazione versata in atti, dalla quale risultava che l’istante aveva presentato le proprie osservazioni endoprocedimentali in data 18.02.2025, a seguito della comunicazione dei motivi ostativi del 09.12.2025. Pertanto, la circostanza della tempestiva produzione delle controdeduzioni era comprovata, rendendo erronea l’affermazione contenuta nel provvedimento impugnato.

Il Collegio ha quindi affermato che, una volta ricevute le osservazioni ex art. 10-bis, l’Amministrazione è tenuta a prenderne in considerazione il contenuto e a motivare in ordine alle ragioni per cui le stesse non risultino idonee a superare i rilievi già formulati. L’omessa valutazione delle controdeduzioni, ancorata a un presupposto fattualmente errato, integra un vizio di legittimità del provvedimento finale, in quanto l’attività procedimentale dell’Amministrazione non si è conformata al modello legale di partecipazione del privato al procedimento.

La fondatezza del primo motivo è stata ritenuta assorbente rispetto alle ulteriori censure dedotte, concernenti la violazione del d.lgs. n. 28/2011 e del d.lgs. n. 199/2021, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione. Il TAR ha conseguentemente accolto il ricorso e annullato il diniego impugnato, facendo salva la riedizione del potere dell’Amministrazione comunale sull’istanza della ricorrente, da esercitarsi emendando il vizio procedimentale riscontrato. Le spese di lite sono state eccezionalmente compensate, in ragione della particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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