Sospensione facoltativa del procedimento disciplinare e rinnovo della trattazione orale dopo il supplemento istruttorio (TAR Puglia n. 280 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di procedimento disciplinare a carico di dipendente pubblico in rapporto di lavoro di diritto pubblico, la sospensione facoltativa del procedimento, in pendenza di quello penale, trova il suo fondamento nell’art. 55-ter, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, norma di carattere generale applicabile anche al personale non contrattualizzato, e non richiede necessariamente l’esercizio dell’azione penale, essendo sufficienti ragioni di opportunità correlate alla particolare complessità dell’accertamento. L’eventuale sospensione “doverosa” di cui all’art. 117 d.P.R. n. 3/1957 presuppone invece l’avvio dell’azione penale, non essendo bastevole la mera sottoposizione a indagini preliminari. Qualora la commissione di disciplina disponga un supplemento istruttorio ai sensi dell’art. 113 d.P.R. n. 3/1957, la trattazione orale deve essere rinnovata, con integrale osservanza degli artt. 111 e 112 del medesimo decreto, dovendosi garantire all’incolpato il diritto di difesa e l’ultima parola anche sulle risultanze dell’attività integrativa; la mancata convocazione dell’incolpato all’esito del supplemento rende illegittima la delibera sanzionatoria.

Il Fatto

Il ricorrente, dirigente penitenziario, impugnava innanzitutto il provvedimento del 21.12.2021 con cui l’Amministrazione aveva disposto la sospensione del procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti, in attesa della definizione del procedimento penale pendente dinanzi alla DDA di Lecce. Con successivi motivi aggiunti, il ricorrente ha altresì impugnato il decreto del 10.01.2025 che, all’esito della riattivazione del procedimento, gli ha irrogato la sanzione della sospensione dalla qualifica per sei mesi. Il provvedimento sanzionatorio era stato adottato all’esito di una serie di atti procedimentali, tra cui una delibera della Commissione di disciplina che aveva disposto un supplemento d’istruttoria, al termine del quale non era stata rinnovata la trattazione orale con la partecipazione dell’incolpato.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha esaminato in via prioritaria il ricorso originario, rigettandolo. In particolare, ha ritenuto infondata la censura sulla presunta necessità dell’esercizio dell’azione penale per la sospensione del procedimento disciplinare. La Corte ha precisato che l’Amministrazione aveva esercitato un potere di sospensione facoltativa, fondato sull’art. 55-ter d.lgs. n. 165/2001, e non già sulla sospensione “doverosa” disciplinata dall’art. 117 d.P.R. n. 3/1957. Tale norma, di carattere generale, è applicabile anche ai rapporti di lavoro di diritto pubblico e consente la sospensione in presenza di ragioni di opportunità legate alla complessità dell’accertamento. La Corte ha inoltre escluso ogni contraddittorietà dell’azione amministrativa, atteso che il precedente procedimento archiviato riguardava condotte distinte da quelle oggetto della contestazione successiva.

Quanto ai motivi aggiunti, il Tribunale ha accolto la censura relativa al difetto di contraddittorio. Ha ricostruito la sequenza procedimentale: la Commissione, all’esito della seduta orale dell’11.09.2024, aveva disposto un supplemento istruttorio; conclusasi tale attività il 7.10.2024, la Commissione si era riunita il 7.11.2024 senza convocare l’incolpato, adottando poi la delibera sanzionatoria il 21.11.2024. Dalla documentazione e dalla mancata contestazione dell’Amministrazione emergeva che all’incolpato non era stato consentito di prendere posizione sulle risultanze del supplemento istruttorio. La Corte ha ritenuto tale omissione lesiva del diritto di difesa e dell’ultima parola garantita dall’art. 112 d.P.R. n. 3/1957.

Il Collegio ha evidenziato che l’art. 115, comma 2, d.P.R. n. 3/1957 impone che, in caso di indagini integrative, la trattazione orale sia rinnovata con l’osservanza delle disposizioni degli artt. 111 e 112 del medesimo decreto. La mancata convocazione dell’incolpato ha pertanto determinato l’illegittimità della delibera del 21.11.2024 e del conseguente decreto sanzionatorio, che sono stati annullati. La Corte ha infine assorbito il residuo motivo di doglianza, volto a contestare la valutazione nel merito delle risultanze istruttorie, e ha compensato integralmente le spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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