Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità del ricorso (TAR Puglia n. 256 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse resa dalla parte ricorrente, depositata prima della decisione, determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., in virtù del principio dispositivo che regola il processo amministrativo. L’accertamento della persistenza dell’interesse alla decisione è rimesso alla parte, la cui scelta di rinunciare alla tutela è insindacabile nel merito da parte del giudice, il quale è tenuto a prendere atto della dichiarazione. In presenza di una tale declaratoria, le spese di lite possono essere compensate qualora l’Amministrazione resistente si sia costituita solo formalmente e l’esito del contenzioso giustifichi l’equa ripartizione dell’onere.
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano la nota del 30 novembre 2020 con cui la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto aveva escluso la sussistenza dei presupposti per l’accertamento della compatibilità paesaggistica di cui all’art. 167, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004, in relazione a interventi edilizi che avrebbero determinato la creazione di superfici utili. L’atto era stato ritenuto lesivo in quanto idoneo a determinare un arresto procedimentale rispetto all’istanza di accertamento di conformità urbanistica ex art. 36 del TU Edilizia. Il Ministero per i beni e le attività culturali e le amministrazioni statali intimate si costituivano per resistere. L’istanza cautelare veniva respinta con ordinanza del 24 marzo 2021. In data 8 febbraio 2026 i ricorrenti depositavano dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, depositata dalla parte ricorrente prima dell’udienza di decisione, impone una pronuncia di rito. L’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm. prevede infatti che il giudice dichiari il ricorso improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse della parte ricorrente. Tale evenienza ricorre allorché la parte manifesti espressamente di non avere più interesse alla definizione nel merito della controversia.
Nel processo amministrativo vige il principio dispositivo, in forza del quale la domanda di tutela è rimessa all’iniziativa della parte e la sua persistenza condiziona la prosecuzione del giudizio. La declaratoria di improcedibilità costituisce pertanto l’esito necessario di una scelta processuale della parte che non intenda più coltivare la propria impugnazione, senza che il giudice possa sostituire una propria valutazione di merito alla volontà manifestata.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, considerando l’esito del contenzioso e il fatto che l’Amministrazione statale si era costituita solo formalmente, senza svolgere difese sostanziali. La pronuncia si conclude con l’improcedibilità del ricorso e con l’integrale compensazione delle spese tra le parti costituite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.