Ammonimento del Questore: integrazione dell’istanza non notificata non inficia il provvedimento (TAR Sicilia n. 343 del 31.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento finalizzato all’adozione del decreto di ammonimento ai sensi dell’art. 8 d.l. n. 11/2009, convertito con legge n. 38/2009, la mancata comunicazione al soggetto destinatario dell’integrazione dell’istanza depositata dalla persona offesa non determina di per sé l’illegittimità del provvedimento. Il deficit partecipativo va valutato in concreto, tenendo conto che il soggetto è stato informato dell’avvio del procedimento e ha potuto esercitare il diritto di accesso e di difesa. L’istruttoria, caratterizzata da urgenza in re ipsa, può ritenersi sufficiente quando siano state sentite le persone informate sui fatti e la motivazione dia conto delle circostanze indiziarie e del giudizio di non verosimiglianza delle difese procedimentali. Il sindacato del giudice amministrativo resta limitato ai casi di manifesta insussistenza dei presupposti o di manifesta irragionevolezza e sproporzione.

Il Fatto

La Questura ha dato avviso al ricorrente dell’avvio di un procedimento amministrativo per l’adozione dell’ammonimento previsto dall’art. 8 d.l. n. 11/2009. Il ricorrente ha chiesto l’accesso agli atti e ha ottenuto l’istanza della controinteressata solo parzialmente, con oscuramento delle generalità e di altri elementi. Ha quindi depositato una nota difensiva in cui forniva spiegazioni sui fatti contestati e si dichiarava disponibile a essere sentito.

In seguito, senza ulteriori avvisi, gli è stato notificato il decreto di ammonimento. Dalla motivazione è emerso che la controinteressata aveva depositato un’integrazione dell’istanza contenente fatti nuovi, rimasti ignoti al destinatario. Il ricorrente ha impugnato il decreto e gli atti presupposti davanti al TAR, deducendo la violazione del diritto di difesa, la carenza di motivazione e l’incoerenza istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui l’ammonimento è una misura di prevenzione, equiparabile all’avviso orale, volta a far cessare condotte che potrebbero assumere rilievo penale. Il procedimento è connotato da urgenza in re ipsa e da un’istruttoria alleggerita, con obbligo di sentire le persone informate sui fatti e facoltà di assumere informazioni dagli organi investigativi solo se necessario.

Su questa base il TAR esamina il dedotto deficit partecipativo. Rileva che il ricorrente è stato informato dell’avvio del procedimento e ha esercitato i diritti previsti dall’art. 10 legge n. 241/1990, presentando memorie delle quali il provvedimento dà conto. La mancata notizia dell’integrazione non basta, per il Collegio, a fondare l’illegittimità dell’atto, essendo state sentite le persone informate sui fatti.

Quanto alla motivazione, il provvedimento è ritenuto particolarmente articolato. Rappresenta i reiterati pedinamenti, la ricostruzione dei luoghi degli episodi e il giudizio di non verosimiglianza delle difese procedimentali. Evidenzia lo stato di grave e perdurante ansia della controinteressata e richiama le dichiarazioni concordanti delle persone ascoltate.

Il Collegio ribadisce che il sindacato sulla discrezionalità del Questore è limitato ai casi di manifesta irragionevolezza o di manifesta insussistenza dei presupposti. Nel caso concreto l’amministrazione ha adottato l’atto sulla base di un’istruttoria adeguata e di una motivazione coerente, senza che emerga alcun vizio. Le censure sono quindi rigettate e il ricorso respinto. Le spese di giudizio sono compensate integralmente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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