Improcedibilità del ricorso per cessazione dell’attività commerciale: sopravvenuta carenza di interesse (TAR Puglia n. 251 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione dell’attività imprenditoriale cui si riferisce l’informativa antimafia a carattere interdittivo determina la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso avverso il provvedimento prefettizio e il conseguente provvedimento comunale di decadenza degli effetti della segnalazione certificata di inizio attività. La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non richiede alcuna valutazione nel merito della fondatezza delle censure dedotte, essendo venuto meno l’interesse strumentale all’annullamento degli atti impugnati. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti, attesa la natura sopravvenuta della circostanza estintiva del giudizio.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di una ditta individuale operante nel settore della ristorazione, aveva impugnato dinanzi al TAR Puglia, sede di Lecce, l’informativa antimafia a carattere interdittivo adottata dal Prefetto di Brindisi ai sensi dell’art. 91 del d.lgs. n. 159/2011, nonché la successiva nota comunale recante il provvedimento di decadenza degli effetti della SCIA presentata per l’esercizio dell’attività in un’unità immobiliare. Il ricorso era stato affidato a motivi di censura avverso entrambi i provvedimenti, con contestuale domanda cautelare di sospensione degli effetti.
Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Brindisi si costituivano in giudizio con memoria di forma; il Comune di San Pietro Vernotico si costituiva chiedendo il rigetto dell’istanza cautelare e del ricorso nel merito. L’istanza cautelare veniva respinta con ordinanza del 17 dicembre 2020. Successivamente, in data 5 dicembre 2025, l’Avvocatura dello Stato depositava documentazione attestante la cessazione dell’attività di ristorazione della ricorrente, circostanza confermata dalle memorie della stessa ricorrente e del Comune.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la documentazione prodotta dall’Amministrazione resistente e le successive memorie delle parti avevano accertato la cessazione dell’attività di ristorazione esercitata dalla ricorrente. Tale circostanza è stata ritenuta idonea a far venir meno l’interesse alla decisione del ricorso, dal momento che gli effetti dell’informativa antimafia interdittiva e del provvedimento di decadenza della SCIA si riferivano esclusivamente all’attività ormai cessata.
La sopravvenuta carenza di interesse è stata qualificata come causa di improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., non essendo più configurabile alcuna utilità concreta derivante dall’eventuale annullamento dei provvedimenti impugnati. Il Collegio ha precisato che la verifica della persistenza dell’interesse alla decisione deve essere condotta con riferimento al momento della decisione stessa e non già a quello della proposizione del ricorso.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha ritenuto sussistenti ragioni equitative per disporne la compensazione tra le parti, in considerazione della natura sopravvenuta della circostanza che ha determinato l’estinzione del giudizio e dell’assenza di una pronuncia di merito sulla fondatezza delle doglianze.
La sentenza è stata pertanto dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa, come disposto nel dispositivo, con declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Nota della Redazione
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