Il giudice amministrativo non sindaca la disapplicazione penale della concessione (TAR Puglia n. 148 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo non può sindacare le statuizioni rese dal giudice penale che, disapplicando un atto amministrativo ai sensi dell’art. 5 dell’Allegato E della legge n. 2248/1865, abbia deciso la controversia di propria competenza. La domanda volta all’accertamento della validità della concessione demaniale e alla declaratoria di inefficacia della disapplicazione operata d’ufficio dal giudice ordinario è infondata, poiché le contestazioni avverso i pronunciamenti giudiziari devono farsi valere esclusivamente mediante i mezzi di impugnazione previsti dall’ordinamento. È altresì preclusa, ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a., ogni pronuncia in ordine alla necessarietà dell’autorizzazione doganale in difetto di espressi pronunciamenti dell’Amministrazione statale.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava dinanzi al TAR la deliberazione comunale del 2004 con cui le era stata concessa una porzione di terreno demaniale per l’accesso pedonale al proprio stabilimento balneare. A seguito di un sopralluogo della Guardia di Finanza, erano state sollevate contestazioni per la violazione dell’art. 19 del D.lgs. n. 374/1990, rubricato “edifici in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale”. Il Tribunale penale di Taranto aveva quindi disposto il sequestro preventivo dei cancelli installati, previa disapplicazione della concessione demaniale, ritenuta illegittima per difetto della presupposta autorizzazione doganale.
La società adiva pertanto il giudice amministrativo per ottenere l’accertamento della validità della concessione e la declaratoria di illegittimità e inefficacia della disapplicazione operata dal giudice penale. Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, mentre il Comune di Leporano, intimato, non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla difesa erariale, in considerazione dell’evidente errore materiale nella vocatio in ius e dell’acclarata infondatezza del ricorso. Nel merito, ha ritenuto infondate tutte le doglianze prospettate.
Quanto alla censura relativa all’inefficacia dell’accertamento incidentale compiuto dal giudice penale, il TAR ha affermato di non poter sindacare le statuizioni rese da altra autorità giudiziaria, poiché le relative contestazioni devono essere fatte valere nelle opportune sedi con gli strumenti di impugnazione previsti dall’ordinamento. Il giudice ordinario, infatti, gode di specifici poteri in relazione agli atti amministrativi, potendo conoscerne incidentalmente la legittimità nelle sedi di propria competenza ai sensi dell’art. 5 dell’Allegato E della legge n. 2248/1865.
Tale norma, nel prevedere che le autorità giudiziarie applichino gli atti amministrativi solo in quanto conformi alle leggi, consente al giudice ordinario di decidere della controversia come se l’atto amministrativo, all’esito di un accertamento incidentale sulla sua legittimità, non esistesse tamquam non esset con riferimento al caso concreto. La valutazione in ordine alla correttezza del potere di disapplicazione non compete al giudice amministrativo, dovendo le contestazioni essere fatte valere attraverso i mezzi di impugnazione avverso le decisioni dell’autorità giudiziaria.
Il Collegio ha infine escluso che parte ricorrente possa pretendere una pronuncia sulla necessarietà o meno dell’autorizzazione doganale, in difetto di espressi pronunciamenti dell’Amministrazione statale, ostacolo il disposto di cui all’art. 34, comma 2, c.p.a. Le residue censure sono state giudicate generiche, indimostrate e prive di supporto probatorio. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità della questione esaminata.
Nota della Redazione
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