Il RTI tra imprese separate nella manifestazione d’interesse è ammissibile (TAR Puglia n. 131 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure negoziate la fase della manifestazione di interesse costituisce un procedimento autonomo e preliminare rispetto alla gara in senso proprio, non una fase di prequalifica, ed è volta esclusivamente a reperire soggetti da invitare. Ne consegue che è legittima, ai sensi dell’art. 68, comma 19, del D. lgs. n. 36/2023, la costituzione di un raggruppamento temporaneo tra operatori che abbiano manifestato separatamente il proprio interesse, anche laddove uno di essi abbia dichiarato di voler partecipare in forma singola, purché assuma il ruolo di mandatario. La composizione soggettiva dell’offerente diviene immutabile solo a seguito della presentazione dell’offerta.

Il Fatto

Il Comune di Gallipoli indiceva una procedura negoziata senza bando per l’affidamento dei lavori di realizzazione della nuova piscina comunale, previa pubblicazione di un avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse. Una società, risultata seconda in graduatoria, impugnava l’aggiudicazione disposta in favore di un RTI, deducendo che l’impresa mandataria sarebbe stata da escludere sin dalla fase di manifestazione di interesse, per non aver specificato la forma di partecipazione, e che il raggruppamento aggiudicatario avrebbe illegittimamente mutato la propria soggettività rispetto alla fase di prequalifica.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale disattende il primo motivo, relativo alla mancata esclusione dell’impresa mandataria, rilevando che la carenza formale non assume portata escludente: dalla lettura complessiva dell’Allegato A emerge univocamente la volontà dell’operatore di partecipare in forma singola, come dimostrato dall’assenza di riferimenti ad altri soggetti, dalla barra apposta sulla dicitura “operatore in forma singola” e dalla compilazione delle sole sezioni riservate agli operatori individuali.

Il Tribunale rigetta altresì il secondo e il terzo motivo, scrutinati congiuntamente, perché fondati sull’erroneo presupposto che la manifestazione d’interesse costituisca una fase della procedura negoziata. Richiamando la giurisprudenza del Cons. Stato, V, n. 367/2025, il Collegio afferma che la procedura negoziata non è una procedura ristretta e che il momento della ricerca dei soggetti da invitare precede la gara, non avendo funzione di prequalifica.

La fase di indagine di mercato è quindi finalizzata esclusivamente a conoscere l’assetto del mercato, come del resto precisato dallo stesso avviso pubblico, che qualifica le manifestazioni di interesse come non vincolanti. Le disposizioni invocate dalla ricorrente, tra cui l’art. 68, commi 14 e 19, del D. lgs. n. 36/2023, trovano applicazione solo dalla fase della negoziazione in senso stretto.

In tale quadro, il Collegio ritiene legittimo che un operatore, invitato individualmente, presenti poi offerta in raggruppamento, assumendo la veste di mandatario, in coerenza con l’ultimo periodo dell’art. 12.1 del disciplinare di gara. La circostanza che altro operatore avesse partecipato all’indagine di mercato come mandatario di un diverso RTI è considerato dato neutro, non rinvenendosi alcuna previsione ostativa nella lex specialis.

Quanto alla dedotta partecipazione della medesima impresa a due diversi raggruppamenti, il Tribunale la dichiara inammissibile, trattandosi di censura nuova, formulata solo in sede di memoria ex art. 73 c.p.a. Il ricorso è pertanto rigettato nel merito, con compensazione delle spese per la presenza di orientamenti ermeneutici difformi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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