Sospensione cautelare della revoca “Resto al Sud”: competenza inderogabile del TAR e pregiudizio grave (TAR Puglia n. 18 del 14.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La competenza territoriale del TAR, ai sensi dell’art. 13, comma 1, cod. proc. amm., ha natura inderogabile e non può essere derogata da una previsione convenzionale che individui il foro di Roma, ove gli effetti diretti del provvedimento impugnato siano limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede. In sede cautelare, la sussistenza del pregiudizio grave ed irreparabile ex art. 55 cod. proc. amm. è integrata dall’ingente somma oggetto di recupero, che rende necessaria la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, fermo restando l’approfondimento nel merito delle questioni complesse, quale l’effettiva data di invio della domanda di ammissione alle agevolazioni.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava la delibera di revoca delle agevolazioni di cui all’art. 1, d.l. 91/2017 e al D.M. 174/2017 (misura “Resto al Sud”), già concesse in relazione alla domanda di ammissione. L’atto di revoca, pervenuto a mezzo PEC, disponeva anche la restituzione dei contributi erogati.

La società, costituitasi in giudizio, chiedeva la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati e, nel merito, l’annullamento, deducendo la complessità della vicenda e la rilevanza delle somme oggetto di recupero.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente scrutinato la questione della propria competenza territoriale, richiamando il disposto dell’art. 13, comma 1, cod. proc. amm., che la individua con criterio inderogabile nella circoscrizione in cui ha sede la pubblica amministrazione che ha emanato l’atto, ovvero, in ogni caso, in cui gli effetti diretti del provvedimento risultino limitati all’ambito regionale.

Alla luce di tale principio, il Collegio ha ritenuto di dover fare applicazione della competenza così radicata, affermando che nessuna rilevanza può essere attribuita a una eventuale clausola negoziale che devolva la controversia al Foro di Roma. Tale conclusione si fonda sulla natura inderogabile del criterio di competenza, che non può essere superato da pattuizioni tra le parti.

Nel merito della domanda cautelare, il Tribunale ha rilevato come il pregiudizio dedotto dalla ricorrente presenti i caratteri della gravità e dell’irreparabilità, attesa l’entità delle somme oggetto di recupero, tale da giustificare la sospensione degli effetti dell’atto impugnato.

Ulteriormente, il Collegio ha considerato che le questioni sottese al ricorso richiedono un approfondimento istruttorio nel merito, in particolare per quanto concerne l’effettiva data di invio della domanda di ammissione alle agevolazioni “Resto al Sud”, e che la trattazione della causa non può dirsi matura nella presente sede cautelare. Ha pertanto disposto la sospensione, fissando l’udienza di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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