Ottemperanza per sentenza del giudice ordinario e diffida ad adempiere (TAR Puglia n. 1650 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Detto giudizio è limitato alla stretta esecuzione del giudicato, non estendendosi alla cognizione di domande ulteriori o correlate. L’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per la Pubblica Amministrazione. L’azione può essere proposta decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997. La nomina del commissario ad acta è disposta per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione, che è condannata a eseguire il giudicato entro un termine stabilito.
Il Fatto
Un docente, già vittorioso dinanzi al Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, che con sentenza pubblicata nel gennaio 2025 aveva accertato il suo diritto alla Carta docente e alla corresponsione della retribuzione professionale per un determinato anno scolastico, lamentava la mancata esecuzione di tale pronuncia da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Ritenendo l’inadempimento, proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, Lecce, chiedendo che fosse ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato e che, in caso di ulteriore inerzia, fosse nominato un commissario ad acta. Il ricorrente chiedeva inoltre la fissazione della somma di denaro dovuta per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del giudizio di ottemperanza nei confronti di una sentenza del giudice ordinario, rilevando la regolarità del ricorso sotto il profilo della notifica e del rispetto dei termini. Ha accertato la valenza di cosa giudicata della pronuncia del Tribunale di Lecce, risultante dall’apposita certificazione della cancelleria, e la sua notifica alla Pubblica Amministrazione munita di formula esecutiva.
La Corte ha quindi verificato la decorrenza del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, decorso il quale può essere iniziata l’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione debitrice di somme di denaro. Ha rilevato che l’Amministrazione, costituitasi in giudizio, non aveva contestato l’inadempimento all’obbligo scaturente dalla statuizione giudiziale.
Conseguentemente, il giudice amministrativo ha ordinato al Ministero di dare completa esecuzione al giudicato per la sorte capitale, oltre rivalutazione e interessi, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza. Per l’ipotesi di infruttuoso decorso di tale termine, ha nominato fin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore Generale per il personale scolastico, con facoltà di delega, precisando che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente della stessa Amministrazione debitrice, non sarebbe stato liquidato alcun compenso.
Il Collegio ha invece respinto la domanda di fissazione delle astreintes, ritenendone l’applicazione manifestamente iniqua nel caso di specie. A tal fine, ha richiamato l’orientamento secondo cui l’istituto di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., pur essendo connotato da formule legislative generiche, implica un uso prudente, anche in considerazione del fatto che nel processo amministrativo comporta di regola un esborso di pubblico denaro.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con condanna dell’Amministrazione alle spese di lite e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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