Silenzio assenso su istanza installazione impianti telefonia e inefficacia parere tardivo (TAR Puglia n. 135 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le istanze di autorizzazione all’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici si intendono accolte, ai sensi dell’art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003, qualora entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della domanda non sia comunicata una determinazione decisoria della conferenza o un parere negativo dell’organismo competente ai controlli, né sia espresso un dissenso congruamente motivato da parte dell’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nel procedimento di formazione del silenzio assenso rientrano anche la valutazione dei profili documentali, urbanistici e regolamentari connessi al progetto, che devono essere verificati nella fase istruttoria e non fuori di essa. Una volta perfezionatosi l’assenso, l’amministrazione non può pronunciarsi successivamente sulla domanda se non previo annullamento in autotutela del titolo formatosi, nel rispetto dei requisiti formali e sostanziali del relativo potere e in presenza di un effettivo interesse pubblico al ripristino della legalità. Il perfezionamento del titolo mediante silenzio assenso non richiede l’assenza di vizi né la completezza della documentazione, potendo tali carenze essere contestate solo tramite l’esercizio del potere di autotutela.

Il Fatto

La società ricorrente presenta al Comune di Monteroni di Lecce, in data 27 settembre 2023, l’istanza di autorizzazione per l’installazione di un impianto di telecomunicazioni, ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003. Il Responsabile del S.U.E., con parere urbanistico n. 10/2023 del 15 dicembre 2023, esprime non conformità all’installazione; il provvedimento è comunicato solo il 20 dicembre 2023.

La società agisce allora davanti al TAR Puglia chiedendo l’accertamento del silenzio assenso formatosi sull’istanza e l’accertamento dell’inefficacia e l’annullamento del parere negativo. In via subordinata chiede l’annullamento o la disapplicazione degli artt. 2 e 3.2 del regolamento comunale in materia di impianti di telefonia mobile, adottato con deliberazione consiliare n. 70/CC del 29 dicembre 2022. Il Comune si costituisce chiedendo la reiezione del ricorso. La Sezione accoglie l’istanza cautelare con ordinanza n. 240/2024 del 15 aprile 2024, con sollecita fissazione dell’udienza di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal dato normativo. L’art. 44, comma 1, del d.lgs. n. 259/2003 sottopone l’installazione delle infrastrutture radioelettriche ad autorizzazione degli enti locali, previo accertamento della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità fissati a livello nazionale. Il successivo comma 10 prevede che le istanze si intendono accolte se, entro il termine perentorio di sessanta giorni, non sia comunicata una determinazione decisoria della conferenza o un parere negativo dell’organismo competente ai controlli, né sia espresso un dissenso congruamente motivato dell’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.

La giurisprudenza amministrativa richiamata conferma che il silenzio assenso si perfeziona in assenza di un atto espresso di diniego comunicato nel termine. Nel procedimento rientra anche la valutazione dei profili documentali, urbanistici e regolamentari, da verificare nella fase istruttoria e non al di fuori di essa. Formatosi l’assenso, l’ufficio non può intervenire successivamente, salvo annullamento in autotutela del provvedimento di assenso, con il rispetto dei requisiti formali e sostanziali del potere e in presenza di un effettivo interesse pubblico al ripristino della legalità.

Il Collegio richiama inoltre l’orientamento secondo cui il meccanismo acceleratorio non esclude la formazione del titolo per silenzio neppure quando l’istanza non sia corredata dei necessari documenti, se l’ente ha omesso di adottare in tempo utile un provvedimento espresso negativo. Il perfezionamento del titolo non richiede l’assenza di vizi o la completezza della documentazione: tali carenze possono essere contestate solo mediante l’autotutela. La valutazione dei profili urbanistici e regolamentari, dunque, non può essere recuperata fuori dal termine.

Sul piano fattuale il Collegio rileva che l’istanza è stata inoltrata il 27 settembre 2023 e che il parere negativo è stato comunicato solo il 20 dicembre 2023, quando il termine di cui all’art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003 era già integralmente decorso. Il parere è pertanto inefficace, perché intervenuto su un titolo già formatosi.

Il ricorso è accolto in relazione al primo motivo, con assorbimento delle ulteriori censure. Il Tribunale accerta il silenzio assenso formatosi sull’istanza del 27 settembre 2023 e annulla il parere urbanistico del 15 dicembre 2023, comunicato il 20 dicembre 2023. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del Comune, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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