La competenza per le esclusioni da concorsi scolastici regionali segue la sede della procedura (TAR Sardegna n. 1027 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il foro della sede di servizio di cui all’art. 13, comma 2, cod. proc. amm. opera esclusivamente per le controversie di lavoro, ossia per quelle attinenti alla vita di uno specifico rapporto lavorativo tra un singolo dipendente pubblico e l’amministrazione, e non anche per le controversie relative a procedure concorsuali estranee a tale rapporto. In materia di concorsi organizzati su base regionale, la competenza territoriale si radica, ai sensi dell’art. 13, comma 1, cod. proc. amm., presso il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione gli atti della procedura selettiva producono i propri effetti diretti, con conseguente applicazione dell’art. 15, comma 4, cod. proc. amm. in caso di declinatoria.
Il Fatto
La ricorrente, docente, impugnava davanti al TAR Sardegna il decreto di esclusione da una procedura concorsuale per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, classe di concorso B018, bandita per la Regione Puglia. L’esclusione era motivata dall’assenza dei requisiti di ammissione. La ricorrente contestava altresì la graduatoria definitiva e il bando di concorso per l’interpretazione restrittiva delle clausole relative ai requisiti di ammissione.
La ricorrente radicava la competenza del TAR Sardegna sulla circostanza di essere titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato presso un istituto di Cagliari. L’amministrazione eccepiva l’incompetenza territoriale del giudice adito, ritenendo competente il TAR Bari.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, ritenendo non applicabile il foro della sede di servizio di cui all’art. 13, comma 2, cod. proc. amm.. La disposizione va inserita nel quadro sistematico dell’intero comma, che individua la competenza funzionale inderogabile del tribunale nella cui circoscrizione è situata la sede di servizio del dipendente pubblico. Tale criterio opera esclusivamente per le controversie di lavoro, ossia per quelle direttamente afferenti al rapporto di impiego in essere, e non per le controversie relative a procedure concorsuali estranee a tale rapporto.
Il Collegio ha rilevato che la ricorrente aveva partecipato a una procedura concorsuale organizzata su base regionale per la Puglia, con prove tenutesi in tale regione e atti adottati dall’Ufficio scolastico regionale per la Puglia. Gli effetti della procedura selettiva, pertanto, erano destinati a prodursi limitatamente all’ambito territoriale della Regione Puglia.
Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha ritenuto che la competenza dovesse radicarsi presso il TAR Puglia, sede di Bari, ai sensi dell’art. 13, comma 1, cod. proc. amm., in ragione sia del criterio della sede sia di quello degli effetti diretti. Ha quindi indicato il giudice competente ai sensi dell’art. 15, comma 4, cod. proc. amm., disponendo la riassunzione della causa nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.
Il Collegio ha infine precisato che, a norma dell’art. 15, comma 2, cod. proc. amm., il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza, non decide sulla stessa. Nessuna decisione poteva pertanto essere assunta sull’istanza cautelare né sull’istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, demandata al giudice competente.
Nota della Redazione
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