L’ottemperanza è la sede per dare esecuzione alla sentenza che riconosce la Carta del docente (TAR Sardegna n. 951 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è la sede propria per ottenere l’esecuzione delle sentenze del giudice del lavoro passate in giudicato che condannano l’Amministrazione a erogare la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione è tenuta a dare esecuzione alla pronuncia nel termine assegnato dal giudice amministrativo. In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare, sin da subito, un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva, con facoltà di ricorrere al pagamento in conto sospeso qualora i fondi destinati risultino incapienti.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogarle la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con accredito dell’importo di euro 500,00 per l’anno scolastico.

La sentenza, notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato. Nonostante il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Dagli atti è emerso che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata al Ministero e che, alla data della decisione, era inutilmente decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro.

Il Collegio ha quindi disposto che il Ministero dia completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo il beneficio della Carta del docente, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Tale termine è stato assegnato anche al fine di consentire all’Amministrazione di completare le procedure necessarie.

Per l’ipotesi di persistente inadempimento, il TAR ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale competente, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio. Il commissario, quale organo ausiliario del giudice, dovrà porre in essere tutti gli atti necessari entro novanta giorni dalla richiesta della parte interessata e potrà avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei fondi di bilancio.

Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in euro 800,00, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, tenuto conto della serialità del contenzioso in materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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