Revoca del contributo pubblico per inadempimento del beneficiario: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Sardegna n. 566 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia sulla legittimità della revoca di un finanziamento pubblico, determinata dall’inadempimento del privato beneficiario alle prescrizioni dell’atto di concessione, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario quando la contestazione faccia esclusivo riferimento alle inadempienze del percettore, senza coinvolgere il legittimo esercizio dell’apprezzamento discrezionale del concedente circa an, quid e quomodo dell’erogazione. La giurisdizione del giudice amministrativo sussiste, invece, quando occorra sindacare la ponderazione comparativa degli interessi in sede di attribuzione del beneficio o in relazione a mutamenti sopravvenuti, nonché quando la revoca consegua a un vizio originario del provvedimento concessorio. La mera indicazione, nel provvedimento impugnato, della possibilità di ricorrere al giudice amministrativo non assume rilevanza ai fini del riparto di giurisdizione.
Il Fatto
La Regione autonoma della Sardegna aveva concesso un contributo di Euro 25.000,00 al Comitato Regionale di una federazione sportiva per l’organizzazione di una manifestazione nazionale, ai sensi dell’art. 26, c. 4, l.r. 17/1999. In sede di rendicontazione, l’amministrazione accertava che le spese erano state sostenute e rendicontate non dal Comitato regionale beneficiario, bensì dalla federazione nazionale, ritenuta soggetto giuridico distinto. Sulla base di tale rilievo, la Regione avviava il procedimento di revoca del contributo, che veniva poi disposto con la determinazione impugnata. La federazione nazionale insorgeva dinanzi al TAR, deducendo il difetto dei presupposti e la violazione della norma di riferimento, e sostenendo che la revoca celasse in realtà una questione relativa alla legittimità originaria del rapporto, radicando la giurisdizione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente richiamato il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, secondo cui la controversia originata dalla revoca di un contributo pubblico spetta al giudice ordinario quando la revoca discenda dall’accertamento di un inadempimento del fruitore delle condizioni stabilite in sede di erogazione o dalla legge, mentre appartiene al giudice amministrativo quando il sindacato riguardi il corretto esercizio della ponderazione comparativa degli interessi in sede di attribuzione del beneficio o in relazione a mutamenti sopravvenuti, oppure quando l’atto sia stato annullato o revocato per illegittimità originaria.
Applicando tale principio al caso di specie, il Collegio ha osservato che la motivazione della revoca era incentrata sull’alterità soggettiva tra il Comitato regionale beneficiario e la federazione nazionale che aveva sostenuto le spese e reso la rendicontazione. La Regione, pertanto, non contestava il possesso dei requisiti di ammissibilità in capo al beneficiario, né l’illegittimità del provvedimento concessorio, ma rilevava un inadempimento alle condizioni di erogazione, emerso in sede di rendicontazione. Tale profilo attiene alla fase esecutiva del rapporto, afferendo al diritto soggettivo del beneficiario al mantenimento del contributo e non all’esercizio di poteri discrezionali dell’amministrazione. La tesi della ricorrente, volta a collocare la questione “a monte” della costituzione del rapporto, è stata pertanto disattesa, poiché il provvedimento di revoca non dubitava della spettanza originaria del beneficio, ma sanzionava l’inosservanza delle condizioni della sua erogazione.
Il Collegio ha, infine, ritenuto irrilevante la circostanza che la determinazione impugnata indicasse la possibilità di ricorso al giudice amministrativo, trattandosi di indicazione che non incide sul riparto di giurisdizione. In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con indicazione del giudice ordinario dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11 c.p.a., e compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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