L’ottemperanza parziale non impedisce l’azione, ma preclude l’astreinte sugli accessori già pagati (TAR Liguria n. 920 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento della sola sorte capitale del credito oggetto del giudicato, intervenuto dopo la notifica del ricorso e prima della decisione, non determina l’inammissibilità dell’azione ma la parziale cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. L’Amministrazione debitrice è comunque tenuta a completare l’esecuzione, corrispondendo gli accessori del credito (rivalutazione e interessi) maturati fino al saldo. La mera produzione di un prospetto interno di pagamento, compilato dallo stesso debitore, è inidonea a dimostrare la data dell’accredito e, quindi, l’integrale e tempestiva esecuzione della pronuncia.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad emettere la carta del docente e a corrisponderle un importo complessivo di € 2.500,00 per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, oltre accessori.
L’Amministrazione, costituitasi, eccepiva di aver già eseguito la pronuncia versando il capitale in data antecedente alla notifica del ricorso. La docente, pur confermando di aver ricevuto la sorte capitale, lamentava la tardività del pagamento e la mancata corresponsione degli accessori del credito, insistendo per l’accoglimento dell’azione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente osservato che il prospetto di pagamento prodotto dalla difesa erariale, trattandosi di un documento unilaterale proveniente dallo stesso debitore, non fosse di per sé idoneo a provare l’avvenuto adempimento e la sua data. Cionondimeno, avendo la ricorrente espressamente ammesso di aver percepito la somma dovuta a titolo di capitale, il fatto estintivo poteva intendersi provato in relazione a tale componente del credito.
L’accertamento della mancata prova di un pagamento anteriore alla notifica del ricorso ha condotto il Collegio a escludere che l’azione di ottemperanza fosse divenuta inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. La tardività dell’adempimento, successivo all’instaurazione del giudizio, ha invece legittimato la declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere, con riferimento alla sola sorte capitale, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
Quanto agli accessori, la Corte ha rilevato che l’esecuzione non poteva dirsi integrale, atteso che il Ministero non aveva corrisposto la rivalutazione monetaria e gli interessi legali maturati. Ha pertanto ordinato all’Amministrazione di completare l’ottemperanza, accreditando la somma residua dovuta sulla carta del docente entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di perdurante inadempienza, il TAR ha nominato un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale competente, che dovrà provvedere in via sostitutiva entro trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Ha inoltre accolto la domanda di astreinte, fissando la penalità di mora nella misura di € 10,00 per ogni giorno di ritardo, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza all’Amministrazione e fino all’adempimento o all’insediamento del commissario.
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Nota della Redazione
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