Il criterio di priorità non legittima l’inerzia nella VIA degli impianti eolici (TAR Sardegna n. 567 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il criterio di priorità nell’esame delle istanze di VIA, basato sulla maggiore potenza installata dell’impianto, non legittima il superamento dei termini procedimentali, espressamente qualificati come perentori dall’art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006, né determina una sospensione ex lege e a tempo indeterminato dei procedimenti relativi a progetti di potenza inferiore. Il criterio di priorità assume mera rilevanza interna, non potendo tradursi in una disapplicazione de facto della normativa sui termini. La diffida a provvedere, manifestando il perdurante interesse alla conclusione del procedimento, è equiparata a una nuova istanza ai sensi dell’art. 31, comma 2, cod. proc. amm., sicché il decorso del termine annuale non determina una decadenza sostanziale della posizione soggettiva.
Il Fatto
La società ricorrente, proponente un progetto per la realizzazione di un parco eolico, aveva presentato istanza di VIA ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006. Nonostante l’avvenuta pubblicazione dell’avviso al pubblico e il decorso di tutte le fasi di consultazione, il procedimento risultava in perdurante stallo istruttorio presso la Commissione tecnica PNRR-PNIEC. Dopo una diffida rimasta senza esito, la società ha proposto ricorso avverso il silenzio, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la condanna alla conclusione del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’eccezione di irricevibilità del ricorso per decorso del termine annuale, richiamando il principio per cui tale termine costituisce una sanzione processuale e non una decadenza sostanziale. La richiesta di conclusione del procedimento, formulata con diffida, è idonea a interrompere il decorso del termine e a far sorgere un nuovo obbligo di provvedere.
Nel merito, il Tribunale ha accertato l’illegittimità del silenzio, rilevando che i termini di cui all’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, qualificati come perentori, erano ampiamente decorsi senza che l’amministrazione avesse adottato il provvedimento conclusivo. L’inerzia non poteva trovare giustificazione nel criterio di priorità introdotto dall’art. 8 del medesimo decreto, in quanto tale criterio non è supportato da alcuna deroga espressa alla perentorietà dei termini.
La Corte ha inoltre escluso che la modifica normativa di cui all’art. 8, comma 1-ter, introdotta dal d.l. n. 153/2024, possa avere effetto retroattivo o giustificare la sospensione dei procedimenti in corso, non essendo configurabile un’interpretatio abrogans delle disposizioni sui termini. Le difficoltà operative e l’elevato numero di istanze pendenti, essendo riconducibili all’organizzazione interna dell’amministrazione, non possono ridondare a danno del privato istante.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con l’ordine alla Commissione tecnica di predisporre lo schema di provvedimento di VIA entro sessanta giorni, al Direttore generale di adottare il provvedimento conclusivo nei successivi sessanta giorni e al titolare del potere sostitutivo di intervenire in caso di ulteriore inerzia.
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Nota della Redazione
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