Obbligo di impugnare l’atto finale della procedura per far valere i vizi dell’atto presupposto (TAR Abruzzo n. 528 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata impugnazione dell’atto finale di una procedura amministrativa, quale l’ordinanza di approvazione delle graduatorie, determina il consolidamento dell’atto stesso, rendendo improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso avverso gli atti presupposti. Il vizio derivato dell’atto finale deve essere fatto valere con i rimedi tipici del processo amministrativo, non potendo la possibilità di impugnare l’atto prodromico esonerare l’interessato dall’onere di impugnare anche la graduatoria. L’inoppugnabilità dell’atto conclusivo preclude la valutazione nel merito delle censure dedotte contro il provvedimento di decadenza dal beneficio.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il provvedimento con cui l’agenzia preposta aveva dichiarato non valida la domanda di ammissione a un contributo in conto capitale, per difetto di sottoscrizione congiunta da parte di entrambi i legali rappresentanti, come prescritto dalla lex specialis e dallo statuto societario.
A sostegno del gravame deduceva l’illegittimità della decadenza per violazione delle clausole statutarie in materia di rappresentanza, per difetto di motivazione e per mancata attivazione del soccorso istruttorio, nonché l’insussistenza dell’obbligo di firma congiunta per la partecipazione alla procedura. Nelle more del giudizio, l’amministrazione approvava le graduatorie dei soggetti ammessi a beneficio, modificate successivamente da atti non impugnati dalla ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha rilevato che la società non aveva provveduto a impugnare l’ordinanza di approvazione delle graduatorie, né i successivi provvedimenti di modifica, con conseguente consolidamento degli elenchi dei beneficiari.
In applicazione del principio per cui i vizi dell’atto presupposto possono essere fatti valere esclusivamente attraverso l’impugnazione dell’atto finale, il Tribunale ha escluso che la mancata impugnazione della graduatoria potesse essere superata invocando la natura prodromica del provvedimento di decadenza.
L’eventuale decisione di accoglimento sul provvedimento impugnato risulterebbe inutiliter data, in quanto non potrebbe produrre effetti in presenza di graduatorie ormai consolidate. La carenza di interesse derivante dalla mancata impugnazione dell’atto conclusivo ha determinato, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., la definizione del giudizio in rito, con compensazione delle spese tra le parti.
Nota della Redazione
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