Diffida e sospensione dell’autorizzazione per rifiuti: pericolo per salute e ambiente (TAR Abruzzo n. 529 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti, la misura della diffida e della contestuale sospensione dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 208, comma 13, d.lgs. n. 152/2006, non richiede l’accertamento in concreto di un danno già verificatosi, ma può essere legittimamente adottata ove emergano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente, qual è la presenza di rifiuti, anche pericolosi, diversi o in quantità superiori a quelli autorizzati, in un impianto la cui configurazione non è idonea a gestirli in sicurezza. L’urgenza di provvedere per scongiurare tale pericolo integra le particolari esigenze di celerità del procedimento che, ai sensi dell’art. 7 della l. n. 241/1990, esonerano l’amministrazione dall’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento. La motivazione del provvedimento deve dar conto delle ragioni per cui l’amministrazione ha ritenuto sussistente il pericolo e di aver applicato la misura proporzionata alla gravità dell’infrazione.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un impianto di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi autorizzato ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 dalla Regione Abruzzo, aveva comunicato all’amministrazione una variante dell’autorizzazione per l’inserimento di ulteriori codici EER. La Regione, ritenendo la variante sostanziale e non meramente comunicabile, aveva richiesto una verifica di compatibilità ambientale e, all’esito di un sopralluogo dell’ARTA che accertava la presenza di rifiuti, anche pericolosi, diversi e in quantità superiori a quelli autorizzati, aveva adottato la determina impugnata. Con tale atto, l’amministrazione disponeva la diffida e la sospensione dell’autorizzazione, limitatamente agli ingressi di nuovi quantitativi di rifiuti, per sei mesi, intimando alla società di rimuovere i rifiuti giacenti in difformità e di ripristinare le condizioni autorizzate. La società ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo la carenza di motivazione, la violazione delle garanzie partecipative e l’illegittima qualificazione della variante come sostanziale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure proposte. Quanto al primo motivo, il Collegio ha rilevato che dal provvedimento emergono chiaramente le ragioni per cui l’amministrazione ha ritenuto di applicare la misura della diffida e della sospensione: la presenza di rifiuti non autorizzati, in un contesto di impianto inidoneo a gestirli in sicurezza, è stata considerata una situazione di pericolo per la salute e per l’ambiente. La motivazione è stata pertanto giudicata sufficientemente esaustiva, non essendo richiesto l’accertamento di un danno concreto, ma essendo sufficiente il riscontro di una situazione di pericolo ai sensi dell’art. 208, comma 13, d.lgs. n. 152/2006.
Con riguardo alla dedotta violazione degli artt. 7 e ss. della l. n. 241/1990, il Tribunale ha chiarito che l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento non opera quando ricorrano particolari esigenze di celerità, come nel caso di urgenza di provvedere per evitare un pericolo per la salute e per l’ambiente. Nel caso di specie, la mancata comunicazione è stata ritenuta giustificata proprio dall’esigenza di intervenire tempestivamente a fronte del pericolo rilevato.
In ordine alla qualificazione della variante come sostanziale, il Collegio ha condiviso la valutazione dell’amministrazione, che aveva subordinato l’inserimento di nuovi codici EER a una procedura di verifica di compatibilità ambientale. La comunicazione della società non era pertanto sufficiente a integrare il titolo autorizzativo, con la conseguenza che la gestione dei rifiuti nella nuova configurazione avveniva in difformità dall’autorizzazione. Il Tribunale ha inoltre richiamato la prevalenza della tutela dell’ambiente e della salute pubblica, che costituisce il fondamento delle prescrizioni impugnate, ritenendo recessivo l’interesse della società alla prosecuzione dell’attività.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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