Ricorso per ottemperanza: verifica della persistenza dell’interesse alla decisione (TAR Abruzzo n. 484 del 30.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo, quando le parti non abbiano dato impulso al procedimento né prodotto documentazione, può disporre con ordinanza una verifica interlocutoria circa la persistenza dell’interesse alla decisione del ricorso, assegnando alle parti un termine per manifestarlo. L’inerzia delle parti nel fornire riscontro può essere valutata dal giudice come argomento di prova ovvero in sede di regolazione delle spese di giudizio. Il provvedimento non definisce il giudizio, ma fissa un termine perentorio e rinvia a successiva camera di consiglio.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente del settore scolastico, aveva ottenuto dal Tribunale di Teramo, Sezione lavoro, una sentenza favorevole, passata in giudicato, della quale chiedeva l’esecuzione nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il ricorso per l’ottemperanza era stato notificato e depositato, e l’amministrazione si era costituita, rappresentando di aver predisposto gli adempimenti necessari per dare esecuzione al giudicato. Non era però seguito alcuno sviluppo procedimentale, né le parti avevano sollecitato la fissazione del merito o prodotto ulteriori atti.

La Motivazione della Corte

Il TAR Abruzzo, rilevato che dopo la costituzione dell’amministrazione non vi era stato alcun impulso processuale, ha ritenuto di verificare se sussistesse ancora un interesse concreto alla decisione del ricorso. Ha pertanto adottato un provvedimento interlocutorio, assegnando alle parti un termine di trenta giorni per manifestare il proprio interesse e per riferire di eventuali sopravvenienze che potessero averlo eliminato, ad esempio l’intervenuta esecuzione spontanea del giudicato.

Il Collegio ha precisato che la mancata risposta all’ordinanza interlocutoria non determina l’immediata estinzione del giudizio, ma costituisce un elemento che il giudice potrà valutare liberamente, sia come argomento di prova ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ., sia in sede di regolazione delle spese di lite. La scelta di non definire immediatamente la controversia risponde all’esigenza di garantire un contraddittorio effettivo e di evitare una pronuncia su un ricorso divenuto privo di oggetto.

Con il dispositivo, il Tribunale ha assegnato alle parti il termine di giorni trenta per le indicazioni richieste e ha rinviato il giudizio alla camera di consiglio del 16 settembre 2026. L’ordinanza assume così una funzione di impulso processuale e di tutela dell’economia processuale, consentendo di verificare la sopravvivenza dell’interesse alla decisione prima di un eventuale approfondimento istruttorio o di una pronuncia nel merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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