Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nel giudizio di ottemperanza per la Carta del Docente (TAR Abruzzo n. 474 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’esecuzione integrale della sentenza da parte dell’amministrazione, intervenuta nel corso del giudizio di ottemperanza, determina la cessazione della materia del contendere, ma non esime il giudice dal valutare la fondatezza del ricorso ai soli fini della regolazione delle spese di lite. Tale valutazione si svolge secondo il principio della soccombenza virtuale, che deve essere affermata quando l’esatta e sopravvenuta esecuzione dell’ottemperando dimostri la fondatezza della pretesa azionata. Sono condizioni di procedibilità dell’azione esecutiva il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dalla Corte d’Appello di L’Aquila, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per alcune annualità, per un valore complessivo di euro 1.000,00. Non essendo stata data esecuzione al titolo, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, chiedendo l’esecuzione del giudicato.

Nel corso del giudizio, costituitosi il Ministero, la ricorrente ha rappresentato la sopravvenuta esecuzione della sentenza, limitando la propria richiesta alla condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

La Motivazione del Collegio

Il TAR Abruzzo ha preliminarmente rilevato che la pretesa azionata era stata pienamente soddisfatta nel corso del giudizio, mediante la corresponsione di tutto quanto dovuto in esecuzione del giudicato. Ne deriva la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, non essendovi più alcuna utilità da riconoscere alla parte ricorrente.

Ciò nonostante, il Collegio ha ritenuto di dover esaminare il merito del ricorso ai soli fini della regolazione delle spese di lite, applicando il principio della soccombenza virtuale. La fondatezza del ricorso è stata desunta dalla stessa condotta dell’amministrazione, la cui esecuzione spontanea e integrale ha confermato la bontà della pretesa fatta valere.

Il Collegio ha quindi verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione esecutiva, ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., ovvero il passaggio in giudicato della sentenza, risultante da certificazione di mancata impugnazione, e la condizione di procedibilità di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, perfezionatasi con la notificazione della sentenza all’amministrazione e il decorso dei 120 giorni.

Alla luce di tali elementi, la domanda è stata ritenuta ammissibile e fondata. La condanna alle spese è stata parametrata al valore della controversia, alla natura seriale della questione e alla sopravvenuta esecuzione, determinando un importo di euro 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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