Rinuncia all’istanza cautelare nel giudizio sull’autorizzazione all’impianto di co-incenerimento (TAR Abruzzo n. 146 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia all’istanza cautelare, dichiarata dalla parte ricorrente in udienza in sede di discussione, determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla fase incidentale, senza necessità di pronuncia nel merito. Il giudice amministrativo si limita a prenderne atto, con compensazione delle spese della fase cautelare, in assenza di ragioni per una diversa regolazione. L’atto di rinuncia non incide sul proseguimento del giudizio di merito, che resta integralmente pendente.

Il Fatto

Il Comune di Atri ha impugnato, chiedendone la sospensione, la determinazione con cui la Regione Abruzzo aveva autorizzato la realizzazione e gestione di un impianto di co-incenerimento con recupero energetico di rifiuti speciali non pericolosi nel proprio territorio, unitamente agli atti del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e ai verbali della Conferenza di servizi. Con successivi motivi aggiunti, il ricorrente ha esteso l’impugnazione alla relazione istruttoria depositata dalla Regione in ottemperanza all’ordinanza collegiale e agli ulteriori atti tecnici intervenuti.

Nel giudizio si sono costituite la Regione Abruzzo, la società controinteressata e alcuni enti locali, con intervento ad adiuvandum di altri Comuni e di un comitato civico. All’esito dell’udienza camerale per la trattazione dell’istanza cautelare, la difesa del Comune ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare alla richiesta misura cautelare.

La Motivazione della Corte

Il TAR Abruzzo ha rilevato che la dichiarazione resa in udienza dalla difesa di parte ricorrente integra una rinuncia all’istanza cautelare, ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., non essendo emersa alcuna volontà in senso contrario dalle altre parti costituite. La rinuncia, espressa nella sede propria della discussione dell’istanza incidentale, esonera il Collegio da ogni valutazione in ordine al fumus boni iuris e al periculum in mora.

Il provvedimento impugnato — l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di co-incenerimento — conserva pertanto, nella fase cautelare, la propria efficacia, senza che ciò determini alcun effetto preclusivo sulla prosecuzione del giudizio di merito. La rinuncia alla misura cautelare, infatti, non equivale a rinuncia al ricorso e non comporta l’estinzione del giudizio, che prosegue per la definizione nel merito delle censure dedotte.

Quanto alle spese della fase cautelare, il Collegio ne ha disposto la compensazione, in ragione della natura dell’atto conclusivo e dell’assenza di soccombenza formalmente accertabile. La pronuncia si risolve così in un mero atto ricognitivo della volontà della parte, senza statuizioni che incidano sulle posizioni sostanziali delle parti medesime.

La decisione conferma che, nel processo amministrativo, la rinuncia all’istanza cautelare può essere manifestata anche solo oralmente in udienza e che il giudice, prendendone atto, definisce la fase incidentale con ordinanza, restando salva ogni questione di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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