Ottemperanza e soccombenza virtuale: spese di lite per l’amministrazione che adempie tardivamente (TAR Abruzzo n. 388 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione della sentenza da parte dell’amministrazione determina la cessazione della materia del contendere. Il giudice è comunque tenuto a esaminare il merito della domanda ai soli fini della regolazione delle spese di lite, applicando il principio della soccombenza virtuale. L’amministrazione che adempie solo dopo la proposizione del ricorso, a distanza di mesi dalla scadenza del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, è da considerarsi soccombente e va condannata alla rifusione delle spese in favore del difensore antistatario, anche in considerazione della serialità della controversia.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva in sede di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila, che le aveva riconosciuto il diritto all’attribuzione della c.d. “carta del docente” per quattro annualità, per un totale di euro 2.000,00, da accreditare sul “borsellino elettronico”. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo si costituivano in giudizio con atto di stile. Nel corso del processo, l’amministrazione documentava l’intervenuta esecuzione della sentenza, avvenuta nel mese di gennaio 2026, e la ricorrente, con successiva nota, confermava la sopravvenuta esecuzione e chiedeva la condanna dell’amministrazione alle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo ha preliminarmente rilevato che la pretesa azionata dalla ricorrente era stata pienamente soddisfatta nel corso del giudizio, mediante la corresponsione di tutto quanto dovuto in esecuzione del giudicato. Ne conseguiva la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Ciò non ha tuttavia esonerato il Collegio dall’esame del merito della domanda, ai soli fini della regolazione delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale.
Sulla base di tale esame, il ricorso è stato ritenuto fondato, come dimostrato dalla sopravvenuta ed esatta esecuzione della sentenza da parte dell’amministrazione. Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione esecutiva di cui all’art. 112, comma 2, lettera c), cod. proc. amm., quali il passaggio in giudicato della sentenza, risultante dalla certificazione di mancata impugnazione, e la condizione di procedibilità prevista dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, perfezionatasi con la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
Quanto alle spese di lite, il TAR ha osservato che l’amministrazione ha adempiuto solo nel mese di gennaio 2026, a diversi mesi dalla proposizione del ricorso in ottemperanza. La circostanza integra gli estremi della soccombenza virtuale, rendendo il Ministero debitore della rifusione delle spese in favore della ricorrente. Il Collegio ha altresì evidenziato la serialità della controversia, desumibile dal ruolo di udienza che presentava diverse cause aventi il medesimo oggetto, e la sopravvenuta e integrale esecuzione del giudicato.
La liquidazione è stata effettuata tenendo conto del valore della controversia, fino a 5.000,00 euro, determinando le spese nella misura di euro 1.200,00, oltre accessori, con distrazione in favore del solo difensore che si era dichiarato antistatario nella nota di passaggio in decisione.
Nota della Redazione
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