Infondato il ricorso contro il divieto di detenzione di armi successivo a ferimento in battuta di caccia (TAR Abruzzo n. 163 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Prefetto vieta la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi degli artt. 11 e 43, comma 2, R.D. n. 773/1931 è espressione di un’ampia discrezionalità valutativa, finalizzata alla tutela anticipata dell’ordine e della sicurezza pubblica. Il diniego o la revoca del titolo possono fondarsi su fatti privi di rilevanza penale, purché sintomatici di una non piena affidabilità del soggetto, secondo un giudizio prognostico di possibile uso improprio delle armi. Tale valutazione deve essere supportata da elementi seri, concreti e attuali e condotta secondo criteri di logicità, proporzionalità e ragionevolezza, sindacabili in giudizio nei limiti della correttezza dell’iter valutativo. Il ferimento di un partecipante a una battuta di caccia collettiva, ancorché non letale e non derivante da una condotta penalmente rilevante, costituisce un indice significativo della mancata osservanza delle cautele esigibili e legittima la valutazione prognostica di inaffidabilità del detentore, non essendo necessario che l’Amministrazione fornisca una confutazione analitica di ogni osservazione presentata dall’interessato.
Il Fatto
Il ricorrente, cacciatore con oltre cinquant’anni di esperienza, impugnava il provvedimento con cui il Prefetto di Teramo gli aveva vietato di detenere armi, munizioni e materie esplodenti. Il provvedimento traeva origine da un episodio del 20 ottobre 2021, nel corso di una battuta di caccia al cinghiale, in cui un colpo partito dalla sua carabina semiautomatica calibro 308 Winchester aveva ferito al piede-caviglia un altro partecipante, il quale aveva riportato lesioni personali con prognosi di quaranta giorni.
Il ricorrente sosteneva che l’evento fosse dovuto a un’esplosione accidentale del colpo e che la sua condotta fosse improntata alle “buone prassi” venatorie, contestando la valutazione di inaffidabilità espressa dall’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. III, 6 giugno 2024, n. 5073 e Sez. IV, 14 maggio 2021, n. 3819), ha ribadito che il ritiro della licenza è giustificato quando l’Amministrazione valuti, senza irragionevolezza, la concretezza e l’attualità del pericolo di un uso improprio delle armi. La natura preventiva e cautelare della disciplina consente di fondare il diniego anche su fatti privi di rilevanza penale, purché idonei a evidenziare indici di non piena affidabilità.
Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto la ricostruzione del ricorrente non idonea a escludere profili di imprudenza. Dagli atti non emergeva la prova del rispetto della distanza di dieci metri dagli altri partecipanti né della necessità di “finire l’animale” ferito. Le regole di diligenza nell’uso di armi da fuoco in battute collettive, ha osservato il TAR, non mirano a garantire il rapido abbattimento dell’animale ma a tutelare l’incolumità dei partecipanti, imponendo di verificare costantemente la posizione degli altri e di mantenere il controllo dell’arma, considerando la gittata dello strumento, notoriamente superiore a dieci metri per una carabina calibro 308 Winchester.
Il ferimento di un partecipante, pertanto, non può essere ricondotto a una mera fatalità, ma rappresenta proprio l’evento che le regole di prudenza sono dirette a prevenire, costituendo un indice della mancata osservanza delle cautele esigibili e fondando la valutazione prognostica di inaffidabilità del detentore.
Il TAR ha infine respinto le censure procedimentali, ritenendo che l’Amministrazione non abbia l’obbligo di una confutazione analitica di ogni osservazione, essendo sufficiente che la motivazione del provvedimento finale dimostri che queste siano state esaminate. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.