Decadenza della concessione demaniale per morosità nel pagamento dei canoni: la prescrizione parziale non esclude l’inadempimento (TAR Basilicata n. 106 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito del rapporto concessorio demaniale marittimo, l’omesso pagamento dei canoni concessori per numerose annualità integra la fattispecie decadenziale prevista dalla lett. b) dell’art. 47 del Codice della navigazione, essendo configurabile quale inadempimento all’obbligo pubblicistico di corresponsione del corrispettivo. L’eventuale prescrizione del diritto di credito relativo ad alcuni canoni non assume rilievo nella prospettiva decadenziale: la questione, di natura civilistica, non oblitera l’obiettiva circostanza della violazione dell’obbligo, significativa per il fisiologico svolgimento del rapporto concessorio. La comunicazione di avvio del procedimento e il provvedimento finale, se spediti all’indirizzo PEC univocamente riconducibile al concessionario, integrano il requisito della previa contestazione dell’inadempimento.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima attestata da determina dirigenziale del 2014, impugnava il provvedimento con cui la Regione Basilicata – Direzione Generale per la Mobilità – Ufficio Demanio Marittimo comunicava la decadenza dalla concessione ai sensi della lett. b) dell’art. 47 del Codice della navigazione.
La contestazione riguardava l’omesso pagamento dei canoni concessori per numerose annualità. Avverso tale determinazione la ricorrente proponeva ricorso, chiedendo la sospensione dell’efficacia del provvedimento, deducendo l’avvenuta prescrizione del diritto di credito per alcune annualità e contestando la regolarità delle comunicazioni ricevute.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata, in sede di esame della domanda cautelare, ha ritenuto il ricorso sprovvisto di fumus boni iuris, valorizzando la persuasiva evidenza dell’inadempimento dell’obbligo pubblicistico di pagamento dei canoni concessori, condotta che integra la fattispecie decadenziale prevista dall’art. 47, lett. b), del Codice della navigazione.
Quanto alla dedotta prescrizione del credito, il Collegio ha precisato che tale questione, di natura squisitamente civilistica, non può obliterare l’obiettiva circostanza della violazione dell’obbligo, rilevante nella prospettiva del fisiologico svolgimento del rapporto concessorio. La morosità, anche se parzialmente prescritta, mantiene il proprio significato di inadempimento idoneo a giustificare la decadenza.
Con riferimento alle contestazioni procedurali, il Tribunale ha evidenziato che sia la previa contestazione dell’inosservanza sia il provvedimento risultano spediti a un indirizzo PEC univocamente riconducibile alla persona della ricorrente, con la conseguenza che le comunicazioni appaiono aver raggiunto lo scopo cui erano finalizzate.
Quanto al profilo del pericolo di danno grave e irreparabile, la domanda cautelare è stata respinta per mancata prova del requisito.
In assenza di controparti costituite, il Tribunale ha dichiarato il nulla per le spese della fase cautelare.
Nota della Redazione
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