Sanzione disciplinare di corpo e fumus boni iuris: rigetto cautelare (TAR Basilicata n. 17 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di sospensione dell’efficacia di una sanzione disciplinare di corpo è respinta quando il ricorso appare manifestamente infondato. Difetta del requisito del fumus boni iuris l’istanza cautelare proposta avverso l’irrogazione della sanzione per una condotta che, all’esito di un sommario esame proprio della fase, contrasta con i doveri di dipendenza gerarchica, di senso di responsabilità e di esecuzione degli ordini. La misura disciplinare è legittima se l’Amministrazione ha atteso la definizione del connesso procedimento penale, da cui ha tratto elementi utili per la ricostruzione dei fatti e delle responsabilità, e se la motivazione del provvedimento espone adeguatamente le ragioni della sanzione. In assenza di un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall’esecuzione del provvedimento, la domanda cautelare è infondata anche sotto il profilo del periculum in mora.

Il Fatto

Un appartenente all’Arma dei Carabinieri ha impugnato, chiedendone la sospensione, la sanzione disciplinare di corpo di “1 giorno di consegna”, inflitta dal Comandante della Compagnia di appartenenza e confermata dal Comando Legione Basilicata all’esito del ricorso gerarchico. Il ricorrente ha contestato anche la contestuale annotazione disciplinare sulla scheda Perseo e, ove intesa come conseguenza della sanzione, l’abbassamento delle note caratteristiche da “eccellente” a “superiore alla media” per l’anno 2024, oltre agli atti presupposti e istruttori del procedimento disciplinare.

La Motivazione della Corte

Il TAR Basilicata ha valutato la domanda cautelare all’esito del sommario esame proprio della fase, ritenendo il ricorso sprovvisto di fumus boni iuris. In primo luogo, la misura disciplinare è stata giudicata prima facie suffragata da elementi istruttori che rendono persuasivo l’addebito di una condotta effettivamente contrastante con i doveri attinenti al senso di responsabilità e alla esecuzione degli ordini.

Quanto ai vizi procedimentali, il Collegio ha rilevato la tempestività dell’azione disciplinare, avendo l’Amministrazione legittimamente atteso la definizione del connesso procedimento penale, dal quale ha tratto utili elementi per la ricostruzione dei fatti e delle relative responsabilità. Il provvedimento è stato inoltre ritenuto immune da vizi motivazionali, considerata l’adeguatezza degli elementi addotti a giustificazione della sanzione irrogata.

Il Tribunale ha poi rilevato che non è stato provato alcun pregiudizio grave ed irreparabile connesso all’esecuzione del provvedimento, con conseguente carenza anche del requisito del periculum in mora. La domanda cautelare è stata pertanto respinta. In ragione della peculiarità delle questioni esaminate, le spese di lite della fase cautelare sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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