Valutazione di impatto ambientale e documentazione tardiva (TAR Basilicata n. 79 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di valutazione di impatto ambientale, l’art. 24, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006 delinea una sequenza procedimentale rigida, in cui le integrazioni documentali o le modifiche sostanziali al progetto possono essere presentate dal proponente una sola volta, sicché la documentazione trasmessa dopo la conclusione dell’istruttoria tecnica è tardiva e, se resa in forma non conforme alle specifiche tecniche, è altresì inammissibile. Nei giudizi di VIA l’amministrazione esercita un’amplissima discrezionalità, non riducibile a mero giudizio tecnico, con la conseguenza che il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai soli profili di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o macroscopici difetti di istruttoria. In sede di VIA non sussiste l’obbligo di bilanciamento tra interesse ambientale e interesse alla produzione di energia rinnovabile, trattandosi di ponderazione rimessa al distinto e successivo procedimento autorizzatorio.
Il Fatto
Una società operante nel settore energetico impugnava il decreto ministeriale di giudizio negativo di compatibilità ambientale relativo a un progetto di impianto eolico di notevole potenza, insistente in area già interessata da altri parchi eolici e caratterizzata dalla presenza di beni paesaggistici e archeologici tutelati. Il diniego era stato adottato all’esito di un procedimento nel quale l’amministrazione aveva acquisito plurimi pareri negativi, resi dalla Regione, dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC e dal Ministero della cultura, pur avendo il proponente modificato il layout progettuale e presentato una documentazione integrativa, di cui contestava la mancata valutazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato che le amministrazioni avessero effettivamente esaminato la documentazione integrativa successiva alla modifica del layout, riscontrando come la Regione e la Soprintendenza avessero aggiornato le proprie valutazioni, confermando i rilievi critici sul nuovo progetto. Quanto al parere del Ministero della cultura, la motivazione per relationem ai pareri della Soprintendenza, che avevano correttamente scrutinato il progetto modificato, è stata ritenuta idonea a superare il vizio derivante dai riferimenti a elaborati superati, assorbiti dal richiamo ai pareri medesimi.
La documentazione volontariamente trasmessa dal proponente il 3 dicembre 2024, ossia a istruttoria conclusa, è stata invece dichiarata tardiva e inammissibile. La Corte richiama l’art. 24, comma 4, del TUA, il quale consente all’autorità competente di chiedere integrazioni documentali “per non più di una volta”, evidenziando come la disposizione delinei un modulo procedimentale che preclude ulteriori apporti sostanziali del proponente dopo l’espletamento dell’istruttoria.
Quanto ai vizi procedimentali dedotti, il Collegio ha escluso l’applicabilità del preavviso di rigetto, atteso che l’art. 6, comma 10-bis, del d.lgs. n. 152/2006, nel testo applicabile, espressamente esclude l’operatività dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 ai procedimenti di VIA. Parimenti infondata è la censura relativa al soccorso istruttorio, essendo stata la società ammessa in più occasioni a produrre integrazioni documentali.
In relazione al merito delle valutazioni tecniche, la Corte ha richiamato i consolidati principi in tema di sindacato giurisdizionale sulle valutazioni di impatto ambientale, sottolineando l’amplissima discrezionalità amministrativa e tecnica esercitata dall’amministrazione e la conseguente natura limitata del controllo del giudice, circoscritto ai profili di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.
Infine, il TAR ha disatteso la tesi secondo cui sarebbe stato necessario un maggiore sforzo motivazionale del decreto impugnato, atteso che l’adesione ai pareri negativi convergenti non richiede una motivazione rafforzata, configurandosi come legittimo esercizio di discrezionalità. La Corte ha chiarito che il procedimento di VIA non è sede di bilanciamento tra interessi pubblici contrapposti, essendo tale composizione rimessa al successivo momento autorizzatorio: il provvedimento negativo risulta pertanto adeguatamente motivato mediante il richiamo e la condivisione dei pareri istruttori negativi.
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Nota della Redazione
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