L’ordinanza di demolizione deve individuare puntualmente l’abuso e motivare l’accertamento istruttorio (TAR Basilicata n. 63 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione di abusi edilizi deve individuare in modo puntuale la consistenza delle opere da demolire e dare conto delle modalità con cui l’Amministrazione ha autonomamente accertato e quantificato le difformità rispetto al titolo abilitativo. Il provvedimento repressivo che si limiti a richiamare generiche difformità dalla SCIA, senza specificare le opere e senza illustrare l’istruttoria svolta, è affetto da eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Il decorso del tempo tra la realizzazione dell’abuso e l’adozione dell’ordinanza di demolizione non determina alcun legittimo affidamento, trattandosi di illecito edilizio permanente e di potere vincolato che non richiede particolare motivazione sull’interesse privato.
Il Fatto
La vicenda trae origine da lavori di rifacimento del tetto e di ristrutturazione di un fabbricato sito nel centro storico, comunicati con SCIA del 4.9.2012 e successivamente variati con una seconda SCIA del 29.3.2013. A seguito di numerosi esposti presentati dal proprietario del piano terra, l’Amministrazione comunale aveva più volte verificato la conformità dei lavori, salvo poi, dopo una complessa istruttoria, ingiungere la demolizione delle opere con ordinanza del 14.3.2016. Tale provvedimento era stato annullato dal TAR per contraddittorietà e carenza istruttoria. Dopo la parziale riforma in appello e l’esito del giudizio penale a carico del proprietario, il Comune emanava una nuova ordinanza di demolizione dell’1.4.2025 per abusi realizzati in difformità dalla SCIA del 4.9.2012, avverso la quale il ricorrente proponeva impugnazione deducendo tre motivi di doglianza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto il primo motivo di ricorso, relativo al difetto di motivazione, rilevando che l’ordinanza impugnata, nell’elencare le difformità rispetto alla SCIA del 4.9.2012, non aveva specificato la consistenza delle opere da demolire. La mancata individuazione puntuale degli abusi rende il provvedimento non autosufficiente e impedisce al destinatario di comprendere l’esatto oggetto dell’ingiunzione demolitoria.
È stato altresì accolto il secondo motivo, concernente il difetto di istruttoria. Il Collegio ha osservato che dalle sentenze penali richiamate dal controinteressato non emerge che il Comune fosse stato individuato come parte offesa e che la documentazione acquisita in giudizio non consentiva di evincere le modalità con cui l’Amministrazione aveva autonomamente accertato e quantificato le maggiori altezze e i conseguenti aumenti di volumetria. La mera circostanza che la consulenza tecnica disposta nel processo penale avesse accertato la falsità degli elaborati progettuali non esime l’Amministrazione dal motivare l’istruttoria posta a fondamento del provvedimento repressivo.
Il Tribunale ha invece dichiarato infondato il terzo motivo, con il quale si deduceva la violazione del principio di affidamento per il tempo trascorso — oltre dodici anni — dalla presentazione della SCIA. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 9 del 17.10.2017, il Collegio ha ribadito che il potere repressivo degli abusi edilizi è vincolato e privo di discrezionalità, sicché l’inerzia dell’Amministrazione non è idonea a ingenerare legittimi affidamenti, trattandosi di illecito permanente la cui sanzione interviene sempre su una situazione antigiuridica attuale.
All’accoglimento dei primi due motivi è conseguito l’annullamento dell’ordinanza di demolizione, fatta salva l’ulteriore attività amministrativa del Comune. Il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese di giudizio, sussistendo eccezionali motivi, e ha accolto l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, liquidando il compenso al difensore del ricorrente.
Nota della Redazione
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