Rinnovo autorizzazione unica eolico: la proroga accordata non esclude l’onere della PA di concludere il procedimento (TAR Basilicata n. 539 del 05.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La comunicazione con cui l’Amministrazione dichiara che, nelle more della conclusione del procedimento di rinnovo, la validità di un’autorizzazione è prorogata non integra l’adozione del provvedimento conclusivo richiesto, né esaurisce il potere-dovere di provvedere espressamente sull’istanza. L’obbligo di conclusione del procedimento con un atto espresso permane, nonostante l’intervenuta proroga dell’efficacia del titolo autorizzatorio. La mera proroga non è satisfattiva dell’interesse del privato alla definizione del procedimento, sicché il ricorso avverso il silenzio-inadempimento resta ammissibile e fondato. In materia di procedure di rinnovo di autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili, ove la verifica di completezza della documentazione risulti compiuta alla data del 30.12.2024, trova applicazione la disciplina previgente di cui all’art. 12, comma 4, D.Lgs. n. 387/2003, ai sensi della disciplina transitoria di cui all’art. 15 D.Lgs. n. 190/2024, con conseguente termine di 60 giorni per la conclusione del procedimento.

Il Fatto

Una società operante nel settore energetico, avente causa di un precedente titolare, era titolare di un’autorizzazione unica rilasciata ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003 per la realizzazione e l’esercizio di un impianto eolico, avente validità ventennale fino al 26.7.2025. Con istanza dell’11.10.2024, sollecitata con successive note, la società chiedeva alla Regione il rinnovo dell’autorizzazione per ulteriori dieci anni. Decorso infruttuosamente il termine per provvedere, la società proponeva ricorso avverso il silenzio-inadempimento, chiedendo l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente scrutinato l’ammissibilità del ricorso. In esito alla Camera di Consiglio del 23.7.2025, l’Amministrazione aveva comunicato alla ricorrente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sulla domanda cautelare, rappresentando che l’attività istruttoria per la conclusione del procedimento di rinnovo era in corso e che, nelle more, la validità dell’autorizzazione era prorogata. Il Collegio ha escluso che tale comunicazione potesse determinare la cessazione della materia del contendere o una sopravvenuta carenza di interesse, poiché il provvedimento di proroga non costituisce un provvedimento conclusivo del procedimento di rinnovo e non soddisfa l’interesse sostanziale della società alla definizione del rapporto con una decisione espressa.

Con riferimento alla disciplina applicabile, il Tribunale ha rilevato che l’art. 12 D.Lgs. n. 387/2003 è stato abrogato con decorrenza dal 30.12.2024 dall’art. 15, comma 1, e Allegato D, lett. d), D.Lgs. n. 190/2024, ma che il comma 2 del medesimo art. 15 ha previsto la continuazione dell’applicazione delle norme previgenti alle procedure in corso, intendendosi per tali quelle per cui la verifica di completezza della documentazione risulti compiuta alla data del 30.12.2024. Non risultando che l’Amministrazione avesse contestato l’incompletezza della documentazione, il Collegio ha ritenuto applicabile il termine di 60 giorni previsto dall’art. 12, comma 4, D.Lgs. n. 387/2003.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato e la Regione è stata condannata a concludere il procedimento di rinnovo entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, a cura della parte ricorrente. Il TAR ha infine condannato la Regione al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00, oltre accessori, disponendo la compensazione nei confronti del Comune, non costituito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *