Riesame del divieto di detenzione di armi: necessaria valutazione attuale dell’affidabilità (TAR Calabria n. 590 del 28.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione, a seguito di istanza di riesame di un provvedimento di divieto di detenzione di armi adottato ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., è tenuta a riaprire il procedimento e a svolgere una verifica puntuale e attuale della permanenza delle condizioni che giustificano l’atto inibitorio, esternando un’adeguata e aggiornata motivazione. Il riesame non può risolversi in un formale richiamo a verifiche precedenti, né il decorso del tempo può essere neutralizzato da un generico riferimento a fatti risalenti. Laddove l’istanza sia presentata dopo un ragionevole lasso di tempo dall’adozione del divieto, individuato in cinque anni, e in presenza di sopravvenienze che abbiano mutato il quadro indiziario, l’onere motivazionale dell’Amministrazione diviene particolarmente pregnante. L’esito di un procedimento penale per intervenuta prescrizione non è equiparabile a un’assoluzione, ma impone comunque alla Prefettura di valutare la condotta sottostante e di esternare una congrua motivazione se intende trarre elementi indiziari di inaffidabilità all’uso delle armi. Il richiamo a frequentazioni con soggetti pregiudicati, senza specificare le circostanze, i tempi e i soggetti, costituisce elemento indiziario insufficiente a fondare un giudizio di attuale inaffidabilità.

Il Fatto

Il ricorrente, destinatario di un provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., presentava istanza di riesame per mutamento delle condizioni, rappresentando che il procedimento penale posto a base del divieto, risalente a condotte degli anni 2007-2009, si era concluso con esiti favorevoli, tra cui un’assoluzione e una declaratoria di non doversi procedere per prescrizione. L’Amministrazione, acquisito il parere contrario del Comando Provinciale dei Carabinieri, rigettava l’istanza con un provvedimento che richiamava genericamente l’istruttoria svolta e il parere degli organi di polizia, senza una specifica valutazione degli elementi addotti dall’interessato.

La Motivazione della Corte

Il TAR Calabria premette che, secondo la giurisprudenza consolidata e la circolare del Ministero dell’Interno del 25 novembre 2020, l’Amministrazione è obbligata a pronunciarsi sull’istanza di revoca del divieto di detenzione di armi, non potendo tale divieto avere efficacia sine die. Il riesame deve essere costituito da una verifica puntuale e attuale della permanenza delle condizioni per l’atto inibitorio, e non può risolversi in un formale richiamo a verifiche precedenti, tanto più quando sia decorso un lasso di tempo ragionevole, individuato in cinque anni, e siano emerse positive sopravvenienze.

Nel caso di specie, il provvedimento impugnato non presenta un apparato giustificativo sufficientemente logico. Il parere contrario richiamato per relationem si limita a segnalare l’esito dei procedimenti penali e le frequentazioni con soggetti pregiudicati, senza spiegare perché tali elementi non costituirebbero sopravvenienze di segno favorevole. Sul punto, la sentenza osserva che il richiamo a pronunce di estinzione del reato per prescrizione impone comunque alla Prefettura di valutare la condotta sottostante e di esternare una congrua motivazione, laddove intenda trarre da essi elementi di inaffidabilità, atteso il lungo tempo trascorso dai fatti.

Quanto alle frequentazioni, il provvedimento impugnato non indica né il numero né i soggetti terzi asseritamente pericolosi, né specifica le circostanze di luogo e di tempo, né viene smentita l’affermazione del ricorrente circa la risalenza a un ventennio prima. La Corte ritiene tali frequentazioni un elemento indiziario del tutto insufficiente e privo di motivazione adeguata. Vengono altresì giudicati inconferenti i riferimenti a segnalazioni per lesioni personali e a un clima di conflittualità, trattandosi di elementi risalenti, non menzionati nel provvedimento originario e costituenti una inammissibile integrazione postuma della motivazione operata in giudizio dalla difesa erariale.

La sentenza conclude che la Prefettura non ha messo in campo un rafforzato corredo motivazionale, non avendo spiegato perché, a notevole distanza di tempo dall’originario divieto, i medesimi fatti del passato continuassero a fondare un giudizio di inaffidabilità del soggetto al maneggio delle armi. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e obbligo per l’Amministrazione di riavviare il procedimento e riesercitare il potere secondo le coordinate ermeneutiche indicate. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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