Revoca della SCIA per subingresso e divieto di prosecuzione dell’attività di somministrazione (TAR Campania n. 5035 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’Amministrazione, dopo la presentazione di una SCIA per subingresso nell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, interviene per abusi edilizi realizzati dal titolare e per mancata attivazione dell’esercizio nel termine di sei mesi, costituisce un divieto di prosecuzione dell’attività e non una revoca in autotutela ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990. Tale provvedimento è legittimo quando gli interventi edilizi abusivi, sebbene insistano su aree limitrofe, risultino funzionali all’attività e ne trasformino la configurazione fattuale complessiva, rendendo l’intera attività illecita. La mancata attivazione dell’esercizio nel termine semestrale si desume dall’assenza di iscrizione nel Registro delle Imprese, ai sensi dell’art. 2200 cod. civ., non essendo sufficienti comunicazioni all’Agenzia delle Entrate o risultanze contabili. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento degrada a irregolarità non invalidante ex art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990 quando il provvedimento ha contenuto vincolato. Non è configurabile affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva.
Il Fatto
Una società, dopo aver acquisito in affitto un ramo d’azienda, presentava al SUAP una comunicazione per subingresso nell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, già avviata dalla società cedente con SCIA. Anni dopo, la Polizia Municipale trasmetteva al SUAP un verbale di sequestro preventivo relativo alla realizzazione di opere edilizie abusive, consistenti in un ampliamento di circa 250 mq adibito a ristorante, in difformità dai grafici autorizzati. Il Comune adottava quindi un provvedimento di “revoca” della comunicazione per subingresso, con divieto di prosecuzione dell’attività, fondato su due motivi: gli abusi edilizi e la mancata attivazione dell’esercizio nel termine di sei mesi dalla presentazione della comunicazione. La società ricorrente impugnava il provvedimento deducendo violazione delle garanzie partecipative, insussistenza dei presupposti, sproporzionalità e lesione dell’affidamento.
La Motivazione della Corte
Il TAR dichiara in primo luogo l’inammissibilità del ricorso limitatamente all’impugnazione del provvedimento del 2014 di divieto di prosecuzione a carico della cedente, per mancanza di censure specifiche, e degli atti della Polizia Municipale, per carenza di lesività in quanto endoprocedimentali. Nel merito, il Collegio opera una riqualificazione giuridica dell’atto impugnato: pur essendo stato formalmente qualificato come revoca ex art. 21-quinquies legge n. 241/1990, si tratta a tutti gli effetti di un divieto di prosecuzione dell’attività ai sensi dell’art. 149, comma 9, legge regionale n. 7/2020, come emerge dalla chiara portata dispositiva e dalla qualificazione operata dalla stessa parte ricorrente.
Quanto al primo motivo fondante, la realizzazione di opere abusive, il Collegio rileva che gli interventi edilizi, ancorché insistano sui lati dell’immobile principale e non sui locali specificamente indicati nella SCIA, risultano funzionali all’attività di somministrazione gestita dalla ricorrente, come confermato dalla relazione depositata dal Comune. Tali interventi hanno determinato una trasformazione dell’intera area tale da renderla radicalmente diversa da quella rappresentata nella pratica di subingresso. Non rileva la circostanza che le aree abusive fossero sottoposte a sequestro: il vincolo inibiva il protrarsi dell’illecito ma non ne rimuoveva gli elementi costitutivi. Il provvedimento è pertanto legittimo e rispettoso del principio di proporzionalità, poiché la sanzione ha colpito l’attività nel suo complesso perché l’attività nel suo complesso è divenuta illecita nella sua configurazione fattuale, non potendosi distinguere tra locali legittimi e aree abusive fisicamente collegate e funzionali.
In ordine alla dedotta violazione delle garanzie partecipative, la doverosità del provvedimento sanzionatorio esclude ogni lesione: l’omessa comunicazione di avvio del procedimento degrada a irregolarità non invalidante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, poiché la partecipazione non avrebbe potuto modificare il contenuto dispositivo dell’atto. Quanto all’affidamento, il Collegio richiama il principio per cui non può ammettersi alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può legittimare.
Sul secondo motivo fondante, la mancata attivazione dell’attività nel termine semestrale, il TAR esclude che gli elementi allegati dalla ricorrente — comunicazione all’Agenzia delle Entrate, bilancio d’esercizio, contratto di espurgo — costituiscano adeguata dimostrazione dell’avvio. L’attivazione avrebbe richiesto l’iscrizione nel Registro delle Imprese della società per l’attività di somministrazione, obbligo sancito dall’art. 2200 cod. civ. per le società commerciali. La precisazione finale del provvedimento sulla decadenza della SCIA originaria presentata dalla cedente non configura alcuna contraddizione: esclude solo l’effetto di reviviscenza del titolo precedente, già colpito da divieto di prosecuzione nel 2014.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.