Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 604 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto con sentenza passata in giudicato, va eseguito dall’Amministrazione scolastica mediante il pagamento della somma liquidata nel termine fissato dal giudice. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo, l’inerzia dell’Amministrazione legittima l’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. Il commissario ad acta nominato tra i dirigenti interni della stessa Amministrazione non ha diritto ad alcun compenso, rientrando l’incarico nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. L’espletamento dell’incarico costituisce obbligo del dipendente pubblico, salvo giustificato motivo da sottoporre immediatamente al giudice.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, era stato dichiarato il diritto del docente alla carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare la somma di euro 1.000,00, oltre interessi legali.

Il titolo era passato in giudicato, come attestato dal Tribunale in data 13 gennaio 2025, ed era stato notificato ai fini esecutivi. Decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 legge n. 669/1996 senza alcun adempimento, il docente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza. La sentenza era definitiva, ritualmente notificata e il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 legge n. 669/1996 era decorso senza esito.

L’Amministrazione non ha fornito prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al giudicato. L’inerzia integra dunque il presupposto per l’accoglimento del ricorso ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm.

Il TAR ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento della somma dovuta nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempienza, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente, con facoltà di delega, attingendo alle risorse interne.

La scelta del commissario interno risponde a una duplice finalità: evitare ulteriori esborsi che potrebbero integrare danno erariale e valorizzare il principio secondo cui l’incarico rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio richiama sul punto propri precedenti conformi, che escludono il diritto al compenso.

Il TAR ha inoltre precisato che l’espletamento dell’incarico costituisce obbligo del dipendente pubblico, salvo giustificato motivo da sottoporre immediatamente al giudice nominante, con applicazione delle sanzioni di legge. Le spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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