Pareri tardivi in conferenza di servizi: annullamento per difetto istruttorio (TAR Campania n. 1470 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito della conferenza di servizi disciplinata dall’art. 14-bis della legge n. 241/1990, le richieste istruttorie e i pareri delle amministrazioni coinvolte devono essere resi nei termini perentori fissati dall’atto di indizione, decorsi i quali l’amministrazione procedente non può fondare su di essi la propria determinazione. La richiesta di integrazioni documentali priva di un termine assegnato si traduce in una sospensione sine die del procedimento, illegittima perché contraria ai principi di buon andamento e leale collaborazione. Il parere negativo reso dall’autorità preposta alla tutela del vincolo che ometta di valutare la compatibilità paesaggistica dell’intervento, limitandosi a profili estranei alle proprie competenze, è viziato da difetto di istruttoria e di motivazione. La determinazione conclusiva che recepisca acriticamente i pareri dissenzienti, senza esercitare il proprio potere valutativo in ordine alle posizioni prevalenti, è illegittima per invalidità derivata.
Il Fatto
Una imprenditrice agricola presentava istanza per la demolizione e ricostruzione di due annessi rurali, da destinare a rimessa di mezzi agricoli e a ricovero abitativo, nell’ambito di un progetto di sviluppo aziendale. Il procedimento, avviato in modalità di conferenza di servizi, si concludeva negativamente per effetto dei pareri contrari resi dalla Soprintendenza e dall’Ente Parco Nazionale, nonostante i pareri favorevoli delle altre amministrazioni e i chiarimenti forniti dalla ricorrente a seguito della comunicazione dei motivi ostativi.
La ricorrente impugnava la determinazione conclusiva e gli atti presupposti, deducendo la tardività delle richieste istruttorie e dei pareri rispetto ai termini perentori fissati dall’atto di indizione della conferenza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto fondati il primo, il secondo e il quinto motivo di ricorso, incentrati sulla tardività delle richieste istruttorie e dei pareri contrari. Le richieste di integrazione documentale della Soprintendenza e dell’Ente Parco erano intervenute oltre il termine fissato dall’atto di convocazione della conferenza, mentre i pareri erano stati resi oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’atto di indizione e dall’art. 14-bis, comma 2, lett. a) e c), della legge n. 241/1990.
Quanto al merito delle valutazioni, il Collegio ha rilevato che i pareri si fondavano sulla mancata trasmissione di integrazioni, ma la richiesta non conteneva alcun termine, traducendosi in una sospensione sine die del procedimento. La documentazione prodotta dalla ricorrente, ivi inclusa la relazione agronomica e il piano di sviluppo aziendale già allegati all’istanza, dimostrava la destinazione agricola dei manufatti e la necessità degli interventi, sicché l’integrazione pretesa risultava non necessaria. L’Ente Parco disponeva già delle informazioni utili alle valutazioni di competenza, poi nuovamente richieste in maniera dilatoria.
Con riferimento al parere della Soprintendenza, il Tribunale ha osservato che le valutazioni sulla legittimità edilizia delle preesistenze e sulla qualificazione dell’intervento esulano dalle competenze di tale autorità, riferite invece alla compatibilità e all’impatto paesaggistico della trasformazione, profili che il parere reso ometteva del tutto di considerare. Le osservazioni presentate dalla ricorrente ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non erano state compiutamente esaminate né confutate dagli enti coinvolti.
Da ultimo, il Collegio ha rilevato che la determinazione conclusiva della conferenza si era limitata a recepire acriticamente i pareri contrari, omettendo l’esercizio del proprio potere valutativo in ordine alla individuazione delle posizioni prevalenti. Tale recepimento acritico determina l’illegittimità della determinazione conclusiva per invalidità derivata, atteso che i pareri costituivano l’unico motivo dell’esito negativo del procedimento.
Nota della Redazione
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