L’ottemperanza per l’esecuzione del giudicato risarcitorio del giudice del lavoro (TAR Campania n. 1416 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, su ricorso ex art. 114 cod. proc. amm., accerta l’inadempimento dell’amministrazione all’obbligo di dare esecuzione al giudicato risarcitorio emesso dal giudice ordinario in materia di lavoro, qualora il debitore non provi l’avvenuto adempimento dell’obbligazione pecuniaria. In caso di persistente inerzia, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato e nomina, sin da subito, un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva, con facoltà di delega, alla scadenza del termine medesimo.
Il Fatto
Un lavoratore, risultato vittorioso in un giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Avellino, sezione Lavoro, aveva ottenuto la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma pari a tre mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione. Il giudicato si era formato per mancata impugnazione della sentenza.
Non avendo ricevuto alcun pagamento nel termine di legge, il lavoratore proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Campania, chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza dell’amministrazione e la condanna della stessa a provvedere al pagamento delle somme dovute, con nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero si costituiva in giudizio senza articolare alcuna difesa.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’accoglimento del ricorso, rilevando che il debitore non aveva provato l’avvenuto adempimento dell’obbligazione pecuniaria scaturente dal giudicato. Il collegio ha fatto espresso richiamo al principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui grava sul debitore l’onere di dimostrare di aver correttamente adempiuto.
In accoglimento della domanda, il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di eseguire il giudicato e di corrispondere le somme dovute, comprensive degli interessi sino al soddisfo, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore dell’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega, affinché provveda in sostituzione dell’amministrazione entro il successivo termine di sessanta giorni.
La pronuncia risulta conforme al consolidato orientamento secondo cui, nell’ambito del giudizio di ottemperanza, l’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo di pagamento di somme di denaro non richiede una particolare istruttoria quando l’amministrazione non contesti specificamente la sussistenza del proprio debito né dimostri di avervi dato corso. Il commissario ad acta è stato nominato unicamente per l’ipotesi di inerzia oltre il termine assegnato, in funzione meramente sostitutiva e non sanzionatoria.
Le spese del giudizio sono state poste a carico della parte soccombente e liquidate in euro mille, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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