Sanatoria dell’abuso per violazione antisismica di natura procedimentale e consolidamento della SCIA (TAR Emilia-Romagna n. 1448 del 20.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La violazione delle norme tecniche per le costruzioni in materia di edilizia antisismica determina una variazione essenziale solo quando non attenga a fatti procedurali e riguardi la sostanza dell’intervento. La mera difformità tra la tipologia strutturale realizzata e quella prevista nel progetto depositato, ove successivamente sanata dal rilascio dell’autorizzazione sismica, costituisce un’irregolarità di natura procedimentale. Il titolo abilitativo in sanatoria, una volta ottenuta la conformità sismica per le opere realizzate, consolida la SCIA presentata per la regolarizzazione: l’Amministrazione che intenda intervenire deve esperire i poteri di autotutela, non potendo negare l’accertamento di conformità con un provvedimento espresso tardivo.

Il Fatto

La vicenda trae origine da due distinti ricorsi, poi riuniti per connessione soggettiva e oggettiva. Con il primo, il ricorrente, imprenditore agricolo, impugnava l’ordinanza di demolizione emessa dal Comune per la realizzazione di due serre in presunta difformità essenziale dal permesso di costruire originario. L’Amministrazione contestava l’impiego di materiali strutturali diversi da quelli indicati nella pratica sismica depositata, oltre alla modifica del piano di imposta e della forma delle fondazioni.

Con il secondo ricorso veniva impugnato il diniego dell’accertamento di conformità richiesto tramite SCIA in sanatoria, presentata dopo la comunicazione di avvio del procedimento. Nelle more, il medesimo Comune aveva rilasciato l’autorizzazione sismica in sanatoria per la diversa tipologia costruttiva realizzata. Tale circostanza non impediva tuttavia il rigetto dell’istanza di regolarizzazione, fondato sulla qualificazione dell’intervento come abuso sostanziale.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente disposto la riunione dei ricorsi, stante il collegamento tra l’ordine di demolizione e il successivo diniego di sanatoria. Nel merito, ha ritenuto fondate le censure articolate avverso l’ordinanza demolitoria. La difformità contestata riguardava esclusivamente la tipologia strutturale eseguita rispetto a quella progettata: una circostanza che l’ente locale aveva ricondotto alla violazione delle norme tecniche per le costruzioni, ma che, ad avviso del Collegio, integra una mera irregolarità procedimentale, non essendo stata superata la verifica sulla sicurezza sismica dell’opera.

Il richiamo al D.M. 17 gennaio 2018, invocato dall’Amministrazione, non è stato ritenuto conducente. La norma transitoria di cui all’art. 2, comma 2, del decreto consente infatti di continuare ad applicare le previgenti norme tecniche per le costruzioni per le opere il cui progetto esecutivo fosse già stato depositato prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni. La circostanza che il progetto fosse stato depositato in data antecedente comporta l’inapplicabilità delle sopravvenienze normative al caso di specie.

Con riguardo al secondo ricorso, la Corte ha accolto la doglianza relativa alla violazione di legge. Il rilascio dell’autorizzazione sismica in sanatoria da parte della stessa Amministrazione non poteva non riverberarsi sulla SCIA in sanatoria presentata dall’interessato: ottenuto il titolo per l’utilizzo del diverso sistema costruttivo, veniva meno il presupposto del diniego.

Parimenti fondata è risultata la censura concernente l’avvenuto consolidamento della SCIA. Considerato che per la realizzazione delle opere era sufficiente una SCIA ordinaria e che il titolo sismico era stato rilasciato in sanatoria, al momento dell’emanazione del provvedimento espresso di diniego l’istanza di regolarizzazione si era già tacitamente consolidata. L’Amministrazione, qualora avesse ritenuto sussistenti i presupposti, avrebbe dovuto agire in via di autotutela, non potendo invece negare l’accertamento di conformità con un provvedimento tardivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *