Annullamento d’ufficio di indennizzi Covid: difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Emilia-Romagna n. 1406 del 05.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche non sussiste un’ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, dovendosi applicare il generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata. La giurisdizione spetta al giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge e alla pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti, senza alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid e il quomodo dell’erogazione. Tale principio si applica anche alla controversia avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di annullamento d’ufficio del provvedimento di riconoscimento del beneficio, quando la spettanza della sovvenzione sia oggetto di un riconoscimento operato sul piano normativo. Ne consegue che, in relazione ai ristori di cui all’art. 4, comma 5-bis, d.l. n. 34/2020, la cognizione appartiene al giudice ordinario, trattandosi di contributi previsti dalla legge sui quali l’amministrazione sanitaria mantiene esclusivamente funzioni di vigilanza, senza alcun potere discrezionale di apprezzamento del beneficio.

Il Fatto

La società ricorrente, struttura sanitaria privata accreditata, aveva aderito all’accordo quadro sottoscritto nel marzo 2020 tra la Regione e l’associazione di categoria, recepito con delibera regionale, per la gestione dell’emergenza Covid. L’accordo prevedeva l’interruzione dell’attività ordinaria, il divieto di ricorso alla cassa integrazione e il riconoscimento di acconti mensili commisurati alla differenza tra l’attività svolta e il fatturato medio del 2019.

Con delibera del novembre 2024 la Giunta regionale aveva riconosciuto alle strutture due misure: un’indennità di funzione e uno specifico ristoro per la mancata attività intra-regione. Nel settembre 2025, tuttavia, la Regione ha disposto l’annullamento d’ufficio di tale delibera per violazione dei limiti di spesa e per mancata copertura finanziaria, avviando contestualmente la procedura per la restituzione delle somme già erogate. La ricorrente ha impugnato il provvedimento di autotutela deducendo plurimi vizi di legittimità e chiedendo il risarcimento dei danni. Nel giudizio, la Regione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, eccezione rilevata anche d’ufficio dal Collegio.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente esaminato l’eccezione di difetto di giurisdizione, respingendo la tesi della Regione secondo cui la controversia sarebbe riconducibile alla materia della concessione di pubblici servizi di cui all’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. ad avviso del Collegio, la fattispecie riguarda la concessione e revoca di contributi pubblici, per la quale non è prevista un’ipotesi di giurisdizione esclusiva.

Il Collegio ha quindi richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 15404 del 2024, che ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alle controversie concernenti i ristori previsti dall’art. 4, comma 5-bis, d.l. n. 34/2020. La norma statale, ha osservato il TAR, ha attribuito alle Regioni il potere di accordare alle strutture accreditate un contributo a ristoro dei costi fissi, in una misura massima predeterminata del 90 per cento del budget, mentre la disciplina regionale ha riconosciuto alle strutture il diritto alla sovvenzione nelle condizioni indicate dalla legge.

Nel caso di specie, i criteri di quantificazione degli indennizzi previsti dalla delibera annullata erano del tutto oggettivi, essendo parametrati alla riduzione del fatturato e al costo del lavoro, sicché la spettanza del pagamento assumeva consistenza di diritto soggettivo. La giurisdizione del giudice amministrativo, pertanto, non può essere radicata nemmeno dall’impugnazione del provvedimento di annullamento d’ufficio, poiché la situazione giuridica azionata rimane pur sempre di diritto soggettivo. Il TAR ha infine disposto la traslatio iudicii innanzi al giudice ordinario e la compensazione delle spese di lite, sussistendo giusti motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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