Rigetto della domanda cautelare per insussistenza del fumus boni iuris (TAR Emilia-Romagna n. 238 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo va respinta quando il ricorso, al primo esame sommario proprio della fase cautelare, non sia assistito da idonee ragioni di fondatezza. La valutazione del fumus boni iuris si risolve in un giudizio di probabile accoglimento del ricorso, rimesso alla cognizione del giudice sulla base degli atti disponibili. La verifica della tempestività della notifica del ricorso resta riservata alla fase di merito, senza che su di essa possa formarsi alcun accertamento preclusivo in sede incidentale.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava dinanzi al TAR Emilia-Romagna il provvedimento con cui la Prefettura di Rimini aveva rigettato la sua istanza, contestandone la legittimità. Nel ricorso veniva avanzata anche domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm.. Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura, resistendo all’adozione di misure cautelari.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha esaminato la domanda cautelare nella camera di consiglio del 28 luglio 2026, rilevando come il ricorso, al primo esame sommario consentito in tale fase, non risultasse assistito da idonee ragioni di fondatezza. Tale carenza ha impedito di ritenere sussistente il requisito del fumus boni iuris, condizione necessaria per la concessione della tutela cautelare richiesta.
Il Collegio ha precisato che la valutazione compiuta in sede incidentale non costituisce un anticipato giudizio di merito. In particolare, ogni determinazione in ordine alla tempestività della notifica del ricorso è stata espressamente riservata alla successiva fase di merito, senza che la presente ordinanza possa produrre effetti preclusivi sul punto.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha respinto la domanda cautelare, compensando tra le parti le spese della presente fase processuale. L’ordinanza è stata dichiarata eseguibile dall’Amministrazione, con gli adempimenti consequenziali a carico della segreteria del Tribunale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.