Liquidabile il compenso del difensore anche dopo la sentenza: non conta il limite reddituale familiare per il diritto al nome (TAR Emilia-Romagna Sez. I n. 388 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, la disposizione di cui all’art. 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115/2002 — che impone al giudice di emettere il decreto di pagamento del compenso contestualmente alla pronuncia che chiude la fase cui la richiesta si riferisce — non introduce alcuna decadenza a carico del difensore che abbia presentato l’istanza dopo la definizione del giudizio, né preclude al giudice di deliberare sulla richiesta medio tempore, avendo tale norma una finalità meramente acceleratoria. Inoltre, poiché il diritto al nome rientra tra i diritti della personalità di rango costituzionale, ai fini della verifica dei presupposti reddituali per l’ammissione al beneficio si tiene conto del solo reddito personale del richiedente e non di quello dei familiari conviventi, senza che rilevi l’eventuale superamento dei limiti di legge da parte di questi ultimi.

Il Fatto

La ricorrente, ammessa provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato, aveva impugnato il provvedimento con cui l’Amministrazione aveva respinto la sua istanza di cambio di prenome e cognome. Con sentenza del 2 marzo 2026 la Sezione aveva accolto il ricorso, confermando in via definitiva l’ammissione dell’interessata al beneficio. Il difensore, incaricato del patrocinio, depositava quindi l’istanza di liquidazione del compenso, alla quale l’Amministrazione resisteva, essendo nelle more ancora in corso il vaglio dell’ufficio finanziario competente.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente superato l’eccezione di tardività dell’istanza, osservando che l’art. 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115/2002 non sanziona con alcuna decadenza il deposito della richiesta successivo alla sentenza. La norma, infatti, persegue unicamente l’obiettivo di razionalizzare e accelerare i tempi del pagamento, ma non impedisce al giudice di provvedere comunque. In tal senso depongono i richiami alla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. VI, n. 19733 del 2020 e Cass. civ., Sez. II, n. 22448 del 2019), secondo cui la previsione ha carattere raccomandatorio e non perentorio.

Nel merito, la Sezione ha chiarito che, in pendenza del controllo demandato all’ufficio finanziario ai sensi dell’art. 127 del d.P.R. n. 115/2002, nulla osta alla liquidazione del compenso, fatta salva l’eventuale revoca del beneficio all’esito di un accertamento negativo. Sotto il profilo reddituale, il Collegio ha aderito alla tesi della ricorrente, affermando che il diritto al nome costituisce un diritto fondamentale e assoluto della persona, coperto dall’art. 2 Cost. come diritto all’identità personale, nonché dall’art. 8 della CEDU e dall’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali UE.

Ne deriva l’applicazione del disposto dell’art. 76, comma 4, del d.P.R. n. 115/2002, in forza del quale, quando sono oggetto della causa diritti della personalità o vi è conflitto di interessi con i familiari conviventi, si tiene conto del solo reddito personale del richiedente. In consonanza con la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. III, n. 4900 del 2025), l’Amministrazione, nel valutare la modifica del nome, deve operare un bilanciamento tra l’interesse del richiedente e l’esigenza pubblicistica alla certezza degli elementi identificativi. La natura della causa ha quindi imposto di non computare il reddito della madre convivente, ancorché superiore alla soglia di legge.

Verificata l’iscrizione del difensore nell’apposito elenco, il Tribunale ha determinato il compenso in € 1.500,00, oltre I.V.A. e C.P.A., in misura congrua rispetto alla natura e all’impegno professionale, applicando la riduzione prevista dall’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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