Ottemperanza al giudicato scolastico: cessazione della materia del contendere per adempimento tardivo (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 399 del 29.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l’Amministrazione, successivamente alla proposizione del ricorso, abbia integralmente eseguito la sentenza passata in giudicato, privando la controversia del suo oggetto. L’adempimento tardivo non preclude la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente, secondo il criterio della soccombenza virtuale, oltre al rimborso del contributo unificato versato. La distrazione delle spese in favore del difensore antistatario segue la relativa richiesta.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Udine una pronuncia favorevole, emessa e pubblicata il 27 giugno 2024 e notificata all’Amministrazione il 2 luglio 2024. La sentenza, divenuta definitiva per mancata impugnazione, imponeva al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere in favore dell’interessata. A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Friuli-Venezia Giulia, iscritto al registro generale con il numero 631 del 2025, per ottenere l’esecuzione del giudicato. L’Amministrazione si costituiva in giudizio senza contestare la fondatezza della pretesa. Nel corso del giudizio, la documentazione prodotta ha evidenziato che l’Amministrazione aveva nel frattempo dato esecuzione alla sentenza, sia pure in un momento successivo alla proposizione della domanda giudiziale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Tale evenienza ricorre quando, per fatti sopravvenuti, viene meno l’interesse della ricorrente a ottenere una decisione nel merito: nella specie, l’Amministrazione ha ottemperato al giudicato, sia pure tardivamente, e la pretesa azionata deve considerarsi integralmente soddisfatta. Il Collegio ha quindi rilevato che non residua alcuna utilità da riconoscere alla ricorrente attraverso una pronuncia di accoglimento.

Sul fronte delle spese processuali, il Collegio ha affermato il principio per cui l’esecuzione tardiva del giudicato, intervenuta dopo la proposizione del ricorso per l’ottemperanza, non esonera l’Amministrazione dalla rifusione delle spese in favore della ricorrente. L’Amministrazione soccombente è stata pertanto condannata al pagamento della somma di € 1.000,00, oltre accessori di legge, e al rimborso del contributo unificato versato per l’iscrizione a ruolo. Le spese sono state liquidate in misura forfetaria, in considerazione della natura documentale della controversia e dell’assenza di attività istruttoria complessa.

Il Collegio ha infine disposto la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ., come richiesto dalla ricorrente. La sentenza è stata dichiarata esecutiva e l’autorità amministrativa è stata onerata della sua esecuzione. La decisione conferma l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui l’ottemperanza non perde la sua funzione quando l’Amministrazione adempie dopo la proposizione del ricorso, restando ferma la regola della condanna alle spese in capo alla parte rimasta inerte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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