Risarcimento del danno da mancata aggiudicazione: l’utile va decurtato dell’aliunde perceptum (TAR Lazio n. 907 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di appalti pubblici, l’azione risarcitoria è retta dall’art. 30, comma 2, c.p.a. e dall’art. 2043 cod. civ.: il fatto costitutivo è l’illegittimità del provvedimento amministrativo e l’elemento soggettivo della colpa non è richiesto, operando la responsabilità in termini obiettivi. Il concorrente danneggiato è onerato della prova piena del danno, sia nell’an sia nel quantum, non potendosi ancorare il mancato utile a percentuali forfettarie dell’importo a base di gara. Il mancato profitto va calcolato sul margine effettivo ricavabile dall’offerta presentata, comprensivo del periodo di proroga tecnica contrattualmente prevista e oggettivamente fruita dall’illegittimo aggiudicatario. Il danno da mancato utile va decurtato dell’aliunde perceptum vel percipiendum, applicabile in via equitativa in misura percentuale quando l’impresa non dimostri di non aver potuto impiegare altrove i propri fattori produttivi. Il danno curriculare richiede una specifica allegazione e prova, essendo risarcibile solo a fronte della perdita di un livello di qualificazione già posseduto o della mancata acquisizione di un livello superiore.
Il Fatto
Una società cooperativa sociale, seconda classificata in una procedura aperta indetta da un Comune per l’affidamento di servizi alla persona, aveva impugnato l’aggiudicazione disposta in favore di un raggruppamento concorrente. Il ricorso in primo grado era stato respinto, ma il Consiglio di Stato, accogliendo l’appello, aveva accertato l’illegittimità dell’aggiudicazione e degli atti del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, rilevando la natura anormalmente bassa dell’offerta del raggruppamento aggiudicatario e dichiarando la persistenza dell’interesse della ricorrente a fini risarcitori.
Nelle more del giudizio, il contratto era stato stipulato e integralmente eseguito dall’illegittimo aggiudicatario, con proroga tecnica per ulteriori sei mesi, sicché la ricorrente aveva proposto domanda di risarcimento per equivalente, articolata nel mancato utile e nel danno curriculare, oltre rivalutazione e interessi. Il Comune si era costituito contestando la quantificazione del danno e depositando una propria perizia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricondotto l’azione ai principi consolidati in materia di responsabilità della pubblica amministrazione per lesione dell’affidamento del concorrente, affermando che l’accertamento definitivo dell’illegittimità dell’aggiudicazione integra il fatto costitutivo dell’illecito e che il nesso causale con la mancata aggiudicazione risulta provato, avendo la ricorrente dimostrato di essersi collocata al secondo posto in graduatoria e di essere la prima delle escludende.
In punto di quantificazione del danno, il Tribunale ha ritenuto attendibile la perizia giurata prodotta dalla ricorrente, fondata sull’offerta presentata in gara, sui costi effettivi del personale e sui costi indiretti, rigettando la tesi del Comune che ancorava la redditività al dato storico dell’impresa. Il mancato utile è stato però calcolato sull’intero arco temporale di diciotto mesi, comprensivo della proroga tecnica, in quanto prevista dal disciplinare e oggettivamente fruita dall’illegittimo aggiudicatario, sicché la ricorrente ne avrebbe parimenti beneficiato.
Il Collegio ha poi applicato la presunzione dell’aliunde perceptum, rilevando come la ricorrente, consorzio di cooperative sociali, non avesse fornito prova della mancata utilizzazione alternativa dei propri fattori produttivi, né prodotto i libri contabili. Il mancato utile è stato conseguentemente decurtato in via equitativa del 30%, con liquidazione della somma di euro 176.026,872.
La domanda di danno curriculare è stata invece rigettata, difettando la specifica allegazione richiesta dalla giurisprudenza: il mero confronto tra il fatturato di un esercizio e quello di un esercizio precedente non integra la prova della perdita di qualificazione o della mancata acquisizione di un livello superiore. Sulla somma liquidata il Tribunale ha riconosciuto la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi dalla data in cui il contratto avrebbe dovuto essere stipulato, con interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
Nota della Redazione
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