Progressione verticale: valutazione dei titoli tra autoresponsabilità e criteri di preferenza (TAR Lazio n. 897 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di progressione verticale tra aree, disciplinate dall’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 13, commi 6-8, CCNL 16 novembre 2022, la valutazione dei titoli è ancorata alla dichiarazione resa dal candidato in domanda: chi dichiara di partecipare con la laurea, anziché con il diploma di scuola superiore quale requisito in deroga, non può invocare un successivo soccorso istruttorio per mutare la base di partecipazione, operando il principio di autoresponsabilità a tutela della par condicio competitorum. La violazione della quota di genere nella composizione della commissione esaminatrice non vizia le operazioni concorsuali, salvo che ne derivi una discriminazione in danno dei candidati di sesso femminile, non ravvisabile per ciò solo. La presidenza della commissione affidata al segretario generale, anche nella veste di responsabile della prevenzione della corruzione, non integra un’ipotesi di incompatibilità legale.
Il Fatto
Una dipendente di ruolo del Comune di Aprilia, inquadrata nell’area degli istruttori, partecipava alla procedura selettiva per la progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, finalizzata alla copertura di tre posti di istruttore direttivo di polizia locale. Nella domanda di partecipazione la ricorrente dichiarava di essere in possesso della laurea triennale, senza menzionare il diploma di scuola superiore. Collocatasi al quarto posto della graduatoria, a pari merito con l’ultima delle vincitrici, impugnava gli atti della procedura, deducendo vizi di composizione della commissione ed errori nella valutazione dei titoli. Il Comune resisteva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, rammentando come l’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001 consenta alle amministrazioni, in sede di revisione degli ordinamenti professionali, di definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, anche in deroga al titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno. Ha quindi verificato la legittimità della composizione della commissione, escludendo che la mancata osservanza della quota di genere determini l’invalidità delle operazioni concorsuali: la mera circostanza non esplica effetti vizianti, salvo che non denoti una condotta discriminatoria, nella specie non rilevata. Ha inoltre escluso l’incompatibilità del segretario generale, quale presidente della commissione, anche quando lo stesso rivesta il ruolo di responsabile della prevenzione della corruzione.
Quanto alla valutazione dei titoli, il Collegio ha valorizzato la dichiarazione resa in domanda dalla ricorrente, la quale aveva optato per la partecipazione con il titolo di laurea. La commissione aveva correttamente attribuito zero punti al titolo di studio, avendolo considerato quale requisito di accesso e non quale titolo valutabile, mentre l’ente non era tenuto ad attivarsi d’ufficio per valorizzare il diploma di scuola superiore, non dichiarato. Un simile intervento sarebbe stato, infatti, precluso dal principio di autoresponsabilità, in forza del quale ciascun candidato sopporta le conseguenze degli errori commessi nella formulazione della domanda, salve le sole ipotesi di necessità di chiarimenti.
Il Tribunale ha, infine, ritenuto corretta la valutazione degli altri titoli formativi, privi dell’indicazione del sostenimento dell’esame finale, e ha respinto le censure sulla presunta inconferenza dei titoli delle controinteressate per la loro genericità. Ha infine confermato l’applicazione dei criteri di preferenza, avendo la vincitrice, a pari merito, maturato una maggiore esperienza nell’area di provenienza. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con conseguente reiezione della domanda risarcitoria.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.