Cessazione della materia del contendere per versamento quota ridotta payback dispositivi medici (TAR Lazio n. 12044 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione dell’interessato di aver provveduto al versamento della quota ridotta prevista dall’art. 7 d.l. n. 95/2025 determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso avverso i provvedimenti regionali di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici. Detta sopravvenienza comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso, non essendo necessaria, a tal fine, la formale comunicazione alla segreteria del TAR Lazio dei provvedimenti regionali di accertamento del versamento, richiesta invece ai fini della cessazione della materia del contendere. In tale evenienza le spese di lite possono essere compensate.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio gli atti con cui la Regione Abruzzo e le ASL competenti hanno dato attuazione alla procedura di ripiano del superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015. Il ricorso, già oggetto di un precedente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, era volto all’annullamento della determinazione direttoriale regionale n. DPF/121 del 2022 e dei decreti ministeriali del 6 luglio e del 6 ottobre 2022, che avevano certificato il superamento del tetto e definito le linee guida per il ripiano.
Nelle more del giudizio, la ricorrente ha depositato memoria in data 14 maggio 2026, successivamente all’assegnazione del fascicolo al relatore, con cui ha chiesto dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 95/2025, con compensazione delle spese di lite, avendo provveduto al versamento dell’importo pari alla quota ridotta ivi prevista.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, osservando che l’art. 7 del d.l. n. 95/2025 prevede che, decorso il termine di trenta giorni, le regioni e le province autonome accertino l’avvenuto versamento dell’importo pari alla quota ridotta con provvedimenti pubblicati e comunicati alla segreteria del TAR Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi avverso i provvedimenti regionali di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, con compensazione delle spese.
Il Tribunale ha quindi distinto i due istituti: la cessazione della materia del contendere può essere pronunciata solo all’esito della comunicazione, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di accertamento del pagamento; la mera dichiarazione di avvenuto pagamento da parte del ricorrente non è pertanto sufficiente ad attivare tale fattispecie.
Tuttavia, il Collegio ha rilevato che la dichiarazione della ricorrente di avere provveduto al versamento dell’importo dovuto integra gli estremi della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, atteso che l’interesse alla decisione viene meno quando il soggetto ha già conseguito, attraverso l’adesione alla procedura agevolata, l’effetto utile cui il giudizio era finalizzato. L’assenza di dichiarazioni delle Amministrazioni resistenti circa l’avvenuto versamento non osta alla declaratoria di improcedibilità, che discende direttamente dalla cessazione dell’interesse strumentale alla definizione del giudizio.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite, in ragione della peculiarità della vicenda e dell’adesione della società alla procedura di definizione agevolata.
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Nota della Redazione
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