Ordinanza di demolizione illegittima se le SCIA non sono state preventivamente caducate (TAR Lazio n. 252 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere edilizie è illegittimo quando colpisce manufatti per i quali il privato abbia presentato SCIA e l’ente locale non si sia previamente attivato per caducarle o per dichiararle inefficaci, neanche nell’atto impugnato. In tal caso sussiste il fumus boni juris per la misura cautelare di sospensione degli effetti del provvedimento. Il periculum in mora è integrato dalla prevalente esigenza di conservare la res adhuc integra nelle more del giudizio di merito e dai possibili riverberi dell’esecuzione demolitoria sulla permanenza dei requisiti per l’esercizio dell’attività di assistenza agli anziani svolta nell’immobile.
Il Fatto
La società ricorrente, gestore di una “Comunità alloggio per anziani” ubicata in un immobile del Comune di -OMISSIS-, ha impugnato l’ordinanza con cui l’ente locale le ha ingiunto la demolizione di alcuni manufatti ivi realizzati. A sostegno del ricorso, la società ha dedotto che le opere oggetto dell’ordine demolitorio erano state assistite, diversi anni addietro, dalla presentazione di altrettante SCIA, senza che il Comune si fosse mai attivato per caducarle o per dichiararle inefficaci. La ricorrente ha altresì evidenziato il rischio di compromissione dell’attività di assistenza agli anziani, chiedendo la sospensione cautelare degli effetti del provvedimento ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm. Si è costituito il Comune, contrastando la domanda cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto integrati entrambi i presupposti per la concessione della misura cautelare. Quanto al fumus boni juris, la documentazione in atti — confermata anche all’udienza camerale — ha evidenziato che l’ordine di demolizione ha colpito opere per cui la ricorrente aveva presentato SCIA in epoca risalente, senza che l’amministrazione comunale si fosse mai attivata, neppure nell’atto impugnato, per caducarle o per dichiararne l’inefficacia. Tale circostanza ha indotto il Collegio a ritenere non manifestamente infondata la prospettazione della società ricorrente circa l’illegittimità del provvedimento demolitorio.
Con riferimento al periculum in mora, il Tribunale ne ha ravvisato la sussistenza in due distinte ragioni: da un lato, la prevalente esigenza di mantenere la res adhuc integra nelle more della decisione di merito, evitando che l’esecuzione della demolizione determini un pregiudizio irreversibile; dall’altro, i possibili riverberi del provvedimento sulla persistenza dei requisiti per l’esercizio dell’attività di assistenza agli anziani, con conseguente pregiudizio anche per gli ospiti della struttura.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo gli effetti del provvedimento comunale impugnato e fissando l’udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso, con condanna del Comune al pagamento delle spese della fase cautelare.
Nota della Redazione
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