Revisione pianta organica delle farmacie: la scelta localizzativa è espressione di ampia discrezionalità comunale (TAR Lombardia n. 4089 dell’11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Comune, nell’esercizio del potere di revisione della pianta organica delle farmacie di cui all’art. 2 della legge n. 475/1968, gode di un’ampia discrezionalità tecnico-amministrativa nella localizzazione delle nuove sedi, finalizzata a garantire l’equa distribuzione del servizio sull’intero territorio comunale e non già a tutelare le posizioni economiche delle singole farmacie. Il parametro di una farmacia ogni 3.300 abitanti rileva esclusivamente per la determinazione del numero complessivo delle sedi e non impone una rigida ripartizione matematica degli abitanti tra le stesse. La scelta localizzativa è sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di manifesta illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione di opportunità a quella dell’Amministrazione. La pianificazione può legittimamente considerare le prospettive di sviluppo urbanistico e le dinamiche insediative future di un’area in espansione.
Il Fatto
Una società titolare della sede farmaceutica n. 4 del Comune di Gorgonzola ha impugnato la delibera di revisione biennale della pianta organica che istituiva una sesta sede, localizzata nella zona est del territorio, in un comparto di nuova espansione urbanistica. La ricorrente contestava il criterio localizzativo, la riduzione del proprio bacino d’utenza da 4.673 a 1.840 abitanti e la disparità di trattamento rispetto alle altre farmacie. Successivamente, ha impugnato anche la delibera di approvazione della revisione, l’esercizio del diritto di prelazione da parte del Comune, gli atti di indagine di mercato e di acquisto di un immobile in via Trieste da destinare a farmacia comunale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse, essendo la delibera n. 140/2024 – originariamente impugnata – stata integralmente sostituita dalla successiva deliberazione n. 167/2024, che costituisce l’attuale fonte degli effetti lesivi.
Quanto al primo ricorso per motivi aggiunti, il Collegio ha rammentato che l’art. 2 della legge n. 475/1968 attribuisce al Comune il potere di individuare la collocazione delle sedi farmaceutiche con ampia discrezionalità, sindacabile solo per evidenti profili di illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti. L’equa distribuzione va valutata con riferimento all’intero territorio comunale e non in funzione della tutela delle posizioni economiche delle singole farmacie: la scelta di presidiare un comparto urbano in espansione, con nuovi insediamenti residenziali, commerciali e scolastici, è coerente con la finalità pubblica di garantire la copertura farmaceutica di una zona interessata da sviluppo urbanistico già in atto.
Il Collegio ha escluso che la legge imponga una ripartizione matematica degli abitanti tra le sedi: il parametro dei 3.300 abitanti rileva solo per il numero complessivo delle farmacie. La lamentata riduzione del bacino territoriale della sede n. 4 non è di per sé indice di illegittimità, trattandosi di valutazioni rimesse al merito amministrativo, non sindacabile in sede giurisdizionale salvo evidenti errori, nel caso non riscontrabili. La ricorrente non ha dimostrato che la nuova pianta organica non garantisca un adeguato ambito di operatività alla propria farmacia. Quanto ai pareri di ATS e Ordine dei Farmacisti, le censure si limitavano a riproporre le critiche alla scelta pianificatoria senza dimostrare profili di autonoma illegittimità.
Il secondo, terzo e quarto ricorso per motivi aggiunti erano fondati sull’assunto dell’illegittimità della delibera n. 167/2024: accertata l’infondatezza di tale presupposto, il Tribunale ha escluso i dedotti vizi derivati degli atti successivi. Con riguardo all’acquisto dell’immobile di via Trieste, la pianta organica non comporta l’individuazione puntuale dell’immobile: la sede n. 6 è stata pianificata nella più ampia Zona Est, all’interno della quale è compreso anche il Comparto C6 – Cascina Antonietta. L’immobile, pur esterno al perimetro del comparto, risulta funzionalmente connesso allo stesso, trovandosi a pochi metri di distanza, con conseguente coerenza territoriale e funzionale della collocazione. Le spese di lite sono state compensate per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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