Obbligo di esecuzione della sentenza favorevole alla carta docente (TAR Lombardia n. 3989 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza, la pubblica amministrazione è tenuta a dare integrale esecuzione al giudicato favorevole al riconoscimento della carta elettronica del docente per gli anni scolastici pregressi, a favore del personale docente precario, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Decorso inutilmente il termine di legge, la nomina di un commissario ad acta costituisce strumento idoneo a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale, consentendo l’adozione degli atti necessari in sostituzione dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione della carta docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, per un importo di € 500,00 per ciascun anno. Non avendo l’Amministrazione provveduto all’esecuzione del giudicato, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia accoglie il ricorso, ritenendo fondata la domanda di ottemperanza. La sentenza favorevole era passata in giudicato e non risultava alcun adempimento da parte dell’Amministrazione. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, l’amministrazione è tenuta a completare le procedure esecutive dei provvedimenti giurisdizionali.
Il Collegio ricorda l’istituto del giudicato e la sua vincolatività per l’autorità amministrativa, che non può sottrarsi all’obbligo di conformarsi alla decisione del giudice del lavoro. La mancata ottemperanza integra un inadempimento che legittima la parte vittoriosa ad attivare il rimedio dell’ottemperanza. La nomina di un commissario ad acta, nella figura del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese, assicura l’effettività della tutela, consentendo l’esecuzione coattiva in caso di ulteriore inerzia.
Il TAR, infine, condanna l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, tenendo conto del carattere seriale della questione e della limitata complessità della causa, disponendone la distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.